Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso è un concetto fondamentale nel nostro ordinamento processuale penale, che segna il confine tra le questioni di fatto e le questioni di diritto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare concretamente quando un ricorso viene respinto senza un esame del merito, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità. Esaminiamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere meglio i principi che la governano.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna, pronunciata dalla Corte d’Appello di Bolzano, nei confronti di un individuo per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che disciplina le ipotesi di lieve entità. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente ha presentato tre censure contro la sentenza d’appello. La prima, e più articolata, mirava a contestare la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove. Le altre due, invece, riguardavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della pena sostitutiva richiesta in subordine dalla difesa.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che nessuno dei motivi proposti potesse superare il vaglio di ammissibilità, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni alla base della sua decisione, distinguendo tra i diversi motivi proposti.
Sulla Rilettura dei Fatti
Il motivo principale del ricorso, relativo alla ricostruzione della vicenda, è stato giudicato inammissibile perché tentava di ottenere dalla Corte una nuova e diversa valutazione delle prove. I giudici hanno ribadito un principio cardine: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Il ricorso, in questo caso, si limitava a proporre una “rilettura” alternativa delle fonti di prova, senza però individuare specifici vizi di legge o manifeste illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello. Per questo motivo, la censura è stata ritenuta estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Sulle Attenuanti e la Pena Sostitutiva
Per quanto riguarda gli altri due motivi, la Corte ha concluso che fossero manifestamente infondati. La sentenza impugnata, secondo i giudici supremi, conteneva una motivazione sufficiente, coerente e non illogica per giustificare sia il diniego delle attenuanti generiche sia il rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. La Corte d’Appello aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, fornendo una risposta adeguata che rendeva la decisione non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza l’idea che il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare precisi errori di diritto e non un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della causa. Proporre motivi che si risolvono in una mera richiesta di riconsiderazione delle prove porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della pretestuosità dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi proposti miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un giudizio di legittimità e non di merito.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove a mio favore?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2828 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2828 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EL MILIA( ALGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto:
avuto riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’ad 73 comma 5 TUS ascrit al ricorrente si devolvono, con il primo’e complesso motivo, questioni attinenti alla ricostruzio della vicenda in fatto estranee al perimetro di verifica proprio del giudizio di legittimità, p fondate su una alternativa rilettura delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazi di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito né connotat da effettive e condivisibili manifeste incongruenze del relativo ritenere logico;
in relazione agli altri due motivi, riguardanti il diniego delle generiche e la motivazione sp nel non concedere la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa, i relativi rilievi sono manifestam infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.