Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 19/06/1977
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza in epigrafe ha revocato, con effetti ex tunc,
la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a El Mersi Cherkaoui con ordinanza del
29/09/2021, in ragione dei comportamenti contrari alla legge e alle prescrizioni di cui si reso autore nel corso della sua esecuzione;
Considerato che la revoca dell’affidamento in prova è rimessa all’insindacabile
apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019,
COGNOME, Rv. 275239);
Considerato altresì che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc
quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab
initio di un’adesione al processo rieducativo (Sez. l n. 23943 del 13/06/2001, COGNOME, Rv.
219477);
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha ritenuto che la gravità dei
comportamenti posti in essere da NOME COGNOME fossero univocamente sintomatici del fallimento ab initio
del tentativo di risocializzazione (in particolare, il Tribunale valorizza l’arrest
03/10/2023 per i reati di trasporto e detenzione a fini di cessione di considerevoli quantitat di cocaina e hashish, ossia gli stessi delitti in esecuzione; la segnalazione per l’ill amministrativo di guida con patente revocata e la sua reiterazione nei mesi di giugno e luglio 2023; l’assenza dell’affidato al controllo notturno del 8/05/2023; le sue dimissioni in da 31/07/2022 in ragione di un diverbio con il titolare dell’impresa, per l’effetto che egli dedicato a lavori precari e discontinui e a non ha intrapreso la prescritta attività riparat la natura ampiamente liberatoria delle prescrizioni);
Ritenuto che la decorrenza della revoca risulta motivata adeguatamente e in armonia con i principi sopra enunciati e che pertanto il ricorso, che deduce il vizio di motivazione punto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, ancor prima, in quanto costituito da generiche doglianze tese a proporre una non consentita valutazione alternativa del merito della revoca;
Considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il ponsigliere estensore
Il Presidente