Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25046 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il 19/03/2001
NOME nato a ANAGNI il 08/02/2004
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la pronunzia con la quale il
Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di tentato furto pluriaggravato e di porto di armi od oggetti atti ad offendere;
Considerato che il primo motivo, con il quale si denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentito in sede di legittimità, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da
evidenti vizi logici. Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimit quello secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all’aumento della pena operato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidente illogicità, in quanto generico e privo di una reale critica alla decisione assunta con la sentenza in verifica;
Considerato che il terzo motivo, con cui si denunzia l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale a favore dell’imputata Piacenza, è manifestamente infondato in quanto il giudice, facendo corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 164, comma primo, cod. pen., ha giustificato espressamente il rigetto della richiesta in ragione dell’inaffidabilità dimostrata dalla stessa al rispetto delle prescrizioni impostale, d cui la possibile reiterazione di condotte criminose della stessa specie;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025.