Inammissibilità Ricorso: Perché la Cassazione Respinge un’Impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le ragioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità ricorso. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già esaminati, senza una critica puntuale alla decisione precedente, il suo destino è segnato. Questo caso, riguardante una condanna per furto aggravato, illustra perfettamente questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale di Bari per i reati di furto aggravato (ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p.) e per la contravvenzione legata al porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975). La pena inflitta era di due anni e due mesi di reclusione, oltre a 400 euro di multa. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte di Appello di Bari.
Il Ricorso in Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
Nonostante le due sentenze conformi, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione esclusivamente in relazione alla misura della pena inflitta, ovvero il trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione: i motivi addotti erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito.
Il ricorso, infatti, non conteneva una necessaria analisi critica delle ragioni poste a base della decisione della Corte di Appello. Questo approccio rende il ricorso generico e astratto, determinandone l’inevitabile inammissibilità ricorso, poiché non si confronta in modo specifico con la logica e la coerenza della sentenza impugnata, venendo meno al suo scopo principale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la motivazione della Corte di Appello fosse logica, congrua e corretta dal punto di vista giuridico, e quindi immune da vizi di legittimità. La determinazione della pena, seppur superiore alla media edittale, era stata ampiamente giustificata sulla base di elementi concreti e privi di contraddizioni.
I giudici di merito avevano infatti considerato:
1. La materialità del fatto: le specifiche modalità di commissione del reato.
2. L’offensività della condotta: la gravità del danno o del pericolo creato.
3. La personalità dell’imputato: caratterizzata da numerosi precedenti penali, anche specifici per reati della stessa indole.
Questi elementi hanno legittimamente supportato la decisione di applicare una sanzione più severa. Poiché il ricorrente non ha saputo contrapporre a questa solida argomentazione una critica specifica e pertinente, il suo ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, non sussistendo ipotesi di esonero, è stato anche condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di critica mirata e tecnica, non una semplice riproposizione di doglianze già respinte, pena la sua inefficacia e ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte di Appello. Mancava una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata, risultando così generico.
Su quali basi i giudici hanno stabilito l’entità della pena?
La pena è stata determinata sulla base di parametri superiori alla media, giustificati dalla materialità e offensività del fatto, nonché dalla personalità dell’imputato, che presentava numerosi precedenti penali specifici per reati simili.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 624, 625 n.2 e 3 cod.pen. e della contravvenzione di cui all’art.4 L.110/1975 e lo aveva condanNOME alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.
Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello assumendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzioNOMErio.
3 . Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali superiori alla media edittale sulla base di argomenti logici e privi di contraddizioni in ragione della materialità del fatto e della sua offensività e della personalità dell’imputato, caratterizzata da plurimi precedenti penali, anche specifici.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024