Inammissibilità ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di inammissibilità del ricorso, sottolineando come non sia possibile utilizzare il giudizio di legittimità per riproporre questioni già decise o per sollevare doglianze non presentate nel giusto grado di giudizio. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza della strategia difensiva nei gradi di merito e sui limiti del sindacato della Suprema Corte.
I fatti alla base della decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi. Il primo verteva sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale. Il secondo, invece, lamentava la violazione dell’art. 545 bis del codice di procedura penale, per non aver la Corte di merito applicato una pena sostitutiva alla reclusione comminata.
La decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti entrambi inammissibili, seppur per ragioni differenti. La decisione evidenzia una netta distinzione tra il controllo di legittimità, proprio della Cassazione, e il giudizio di merito, che appartiene ai tribunali e alle corti d’appello.
La ripetitività delle censure sulla tenuità del fatto
Con riferimento al primo motivo, relativo all’art. 131 bis c.p., i giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una replica di profili di censura già adeguatamente valutati e motivatamente disattesi dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che gli argomenti dei giudici precedenti erano ‘giuridicamente corretti, puntuali e coerenti’, oltre che immuni da ‘manifeste incongruenze logiche’. Pertanto, riproporli in sede di legittimità equivale a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del fatto, compito che esula dalle sue funzioni.
La mancata richiesta di pene sostitutive in appello
Ancor più netta è stata la valutazione sul secondo motivo. La Cassazione ha rilevato un vizio procedurale decisivo: né la difesa né l’imputato avevano mai richiesto alla Corte d’Appello l’applicazione di una pena sostitutiva. Non avendola sollecitata nel grado di merito, neppure in sede di conclusioni, la successiva lamentela in Cassazione risulta priva di fondamento e, di conseguenza, inammissibile. Non si può contestare in sede di legittimità la mancata concessione di un beneficio che non è mai stato richiesto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo scopo non è rivedere le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, i motivi di ricorso che si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già respinte, senza individuare vizi di legittimità (come violazione di legge o vizi logici della motivazione), sono destinati all’inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, il processo è scandito da fasi e preclusioni. Le richieste, come quella di applicazione di pene sostitutive, devono essere formulate nelle sedi e nei tempi opportuni. Omettere una richiesta in appello preclude la possibilità di dolersene successivamente in Cassazione. L’inerzia processuale della parte non può trasformarsi in un vizio della sentenza impugnata. L’ordinanza si chiude con la condanna del ricorrente, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
Questa decisione rafforza l’idea che la strategia difensiva debba essere costruita attentamente fin dal primo grado e sviluppata compiutamente in appello. Attendere il giudizio di Cassazione per sollevare questioni non dibattute in precedenza o per sperare in una rivalutazione dei fatti è un approccio destinato al fallimento. La pronuncia serve da monito: il ricorso per legittimità è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto, non un’ulteriore occasione per discutere il merito della vicenda. Per i difensori, ciò significa articolare tutte le istanze e le censure in modo completo ed esaustivo davanti alla Corte d’Appello, poiché quello rappresenta l’ultimo stadio in cui è possibile una piena valutazione del fatto.
Per quale motivo principale la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano in parte una mera ripetizione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito, e in parte relativi a una richiesta (applicazione di pene sostitutive) che non era mai stata avanzata nel precedente grado di giudizio.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione di una pena sostitutiva se non è stata richiesta in appello?
No, sulla base di questa ordinanza non è possibile. La Corte ha specificato che la censura è inammissibile poiché né la difesa né l’imputato avevano mai sollecitato la Corte d’Appello per l’applicazione di una pena sostitutiva, neppure con le conclusioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVIGLIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuta l’inammissibilità del ricorso perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla causa di non punibilità di cui all’ bis cp, vengono replicati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudic merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato RAGIONE_SOCIALE dogli difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre la censura resa in relazione alla addotta violazione dell’ad 545 b cpp risulta addotta senza che mai in appello, neppure con le conclusioni, la difesa e l’imputa abbiano sollecitàto la Corte del merito alla applicazione di una pena sostitutiva alla reclus comminata;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce ex art 616 cpp, defin come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 7 Giugno 2024.