Inammissibilità ricorso Cassazione: il caso della mera riproposizione dei motivi d’Appello
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è un esito processuale che preclude l’esame nel merito delle censure sollevate. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta uno dei motivi più comuni di tale declaratoria: la riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I fatti del caso
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per reati di furto in abitazione aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, presentavano ricorso per Cassazione. La loro difesa si concentrava su un unico motivo: il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, prevista dall’articolo 62 n. 6 del codice penale. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello aveva errato nel non concedere la diminuzione di pena legata a tale circostanza.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni difensive, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riedizione delle questioni già sottoposte al giudice d’appello. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo presentato era meramente “riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In sostanza, i ricorrenti non hanno sollevato vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o un vizio logico della motivazione), ma hanno tentato di ottenere una terza valutazione sul medesimo punto già deciso in appello. Di conseguenza, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. Il giudizio di Cassazione è una “sede di legittimità”, non un terzo grado di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso è ammissibile solo se evidenzia specifici errori di diritto o vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta) nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione giuridicamente corretta per il diniego dell’attenuante. Riproporre la stessa identica questione in Cassazione, senza indicare dove e come il giudice d’appello avesse violato la legge nel suo ragionamento, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sul fatto. Questo comportamento processuale, oltre a non essere consentito, appesantisce il lavoro della Suprema Corte e ne ritarda la funzione nomofilattica.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere mirato, specifico e focalizzato su vizi di legittimità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario dimostrare che tale decisione è frutto di un errore giuridico. La mera riproposizione dei motivi d’appello è una strada destinata all’inammissibilità del ricorso in Cassazione, con le conseguenti condanne economiche. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente validi, che contribuiscano al corretto funzionamento della giustizia anziché limitarsi a una sterile reiterazione di argomenti già respinti.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello, non presentando quindi nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato dagli imputati?
L’unico motivo di ricorso consisteva nel mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, prevista dall’articolo 62 n. 6 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24693 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME NOME ed COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624 – bis primo e terzo comma in relazione all’art. 625 n.2 cod. pen. capo A), 110 e 493 ter cod. pen. capo B); mentre ha ridotto l’entità delle pene inflitte;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce – per entrambi i ricorrenti – il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n.6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024