Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del processo penale. Con la recente ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce due principi fondamentali che ogni avvocato penalista deve tenere a mente: la necessità di formulare critiche specifiche alla sentenza impugnata e il divieto di introdurre per la prima volta in Cassazione questioni non dibattute in appello. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della decisione e trarne utili insegnamenti pratici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) emessa dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due distinti motivi. Con il primo, contestava la valutazione delle prove, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua effettiva responsabilità. Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza. La decisione si fonda su due pilastri procedurali ben consolidati, che hanno portato al rigetto di entrambi i motivi proposti dalla difesa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziandone le criticità che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione di legge e al vizio di motivazione sulla prova del danneggiamento, è stato considerato ‘indeducibile’. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni difensive non fossero altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte di Appello. Il ricorso, infatti, mancava di una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a replicare doglianze già superate nel merito. Questo atteggiamento rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo. La difesa lamentava la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., ma la Corte ha rilevato un vizio insanabile: questa specifica richiesta non era mai stata presentata come motivo di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state proposte nei motivi di appello, a pena di inammissibilità. Poiché né la sentenza impugnata né i verbali di udienza mostravano traccia di tale richiesta nel precedente grado di giudizio, la Corte non ha potuto far altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione è un monito fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è cruciale che i motivi siano specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già svolte. Essi devono attaccare in modo mirato la logica giuridica della sentenza di appello. Inoltre, vige il principio della ‘devoluzione’, secondo cui ogni questione deve essere sollevata nel grado di giudizio competente. Introdurre nuove tematiche direttamente in Cassazione è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, che diventa così definitiva, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Posso riproporre in Cassazione gli stessi motivi già discussi e respinti in Appello?
No, il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene sollevato in Appello?
Secondo l’art. 606, comma 3, c.p.p., quel motivo non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione. La questione deve essere stata precedentemente dedotta nei motivi di appello, altrimenti è inammissibile.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 21/07/1967
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 635 cod. pen. (per difetto di prova quanto all’univocità degli atti compiuti), è indeducibile poiché riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti la fattispecie di danneggiamento contestatagli);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e dai verbali di udienza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Co sigliere Estensore GLYPH
Il Presidente