Inammissibilità Ricorso in Cassazione: il Principio del Giudicato
L’inammissibilità ricorso è una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa prendere. Significa che l’impugnazione non viene nemmeno esaminata nel merito perché carente dei presupposti fondamentali. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di quando ciò accade, in particolare quando si tenta di riaprire questioni già coperte dal cosiddetto ‘giudicato’, ovvero una decisione definitiva e non più contestabile.
I Fatti del Caso: Un Appello Reiterato
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza del Tribunale, in funzione di Giudice dell’Esecuzione. L’istante chiedeva la rideterminazione della pena inflittagli con una sentenza della Corte d’Appello, divenuta irrevocabile, domandando in particolare l’esclusione della recidiva aggravata.
Tuttavia, la sussistenza e l’applicabilità di tale aggravante erano già state ampiamente discusse, motivate e confermate sia nella sentenza di primo grado che in quella d’appello, ormai definitiva. Nonostante ciò, il ricorrente ha tentato di rimettere in discussione lo stesso punto davanti al Giudice dell’Esecuzione e, dopo il rigetto di quest’ultimo, davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità Ricorso per Manifesta Infondatezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso senza mezzi termini. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’impugnazione si limitasse a riproporre, in modo sterile, la medesima richiesta di esclusione della recidiva. Tale questione, essendo già stata decisa con sentenza passata in giudicato, non poteva più essere oggetto di riesame.
Il ricorso è stato quindi giudicato non solo manifestamente infondato, ma anche aspecifico, poiché le argomentazioni proposte erano in palese contrasto con i dati normativi e l’interpretazione giurisprudenziale consolidata. In sostanza, il ricorrente non ha introdotto nuovi e validi elementi di diritto, ma ha solo cercato di ottenere una terza revisione di un punto già sigillato dalla definitività della sentenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il rispetto del giudicato. La fase esecutiva della pena non è una sede per contestare la fondatezza di una condanna o delle sue singole componenti, come le aggravanti, che sono state accertate nel corso del processo di cognizione. Il ricorrente, reiterando una richiesta già respinta e coperta da una decisione finale, ha presentato argomentazioni prive di vizi logici e giuridici da censurare nell’ordinanza impugnata. La sua difesa si è tradotta in una mera confutazione di merito, prospettando tesi giuridiche contrarie alla legge e alla sua consolidata interpretazione, incorrendo così in un vizio di aspecificità e manifesta infondatezza.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale: le impugnazioni, specialmente in Cassazione, devono basarsi su vizi specifici del provvedimento contestato e non possono essere utilizzate come un pretesto per ridiscutere all’infinito questioni già decise in via definitiva. Tentare di forzare questa barriera processuale non solo è inutile, ma comporta conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a titolo di ammenda, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e aspecifico. L’istante ha tentato di rimettere in discussione la questione della recidiva, che era già stata definitivamente decisa e coperta da giudicato nelle precedenti sentenze di merito.
Cosa significa che una questione è ‘coperta da giudicato’?
Significa che su quella specifica questione si è già formata una decisione giudiziaria definitiva, che non può più essere impugnata o modificata. Il principio del giudicato garantisce la certezza del diritto, impedendo che i processi possano continuare all’infinito sulla stessa materia.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4143 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4143 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Ravenna, quale giudice dell’esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato;
rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha respinto l’istanza volta alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna il 27/05/2022, irrevocabile il 12/06/2022, previa esclusione delle recidiva, osservando come la sussistenza ed applicabilità della recidiva aggravata contestata al COGNOME fosse stata già dichiarata e motivata sia dalla prima sentenza emessa dalla Corte territoriale (annullata dalla Corte di legittimità non in parte qua), sia dalla sentenza rescissoria della Corte bolognese, sopra citata, oggi definitiva;
rilevato che, a fronte delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, dell’ordinanza impugnata, il ricorrente si limita a confutarle, reiterando l’inammissibile richiesta di esclusione della recidiva, la cui sussistenza è già coperta da giudicato, svolgendo deduzioni di merito e prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la sua interpretazione giurisprudenziale, e, quindi, incorrendo, oltre che nella manifesta infondatezza, nel vizio di aspecificità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Prpsidente)