Inammissibilità Ricorso: Perché la Cassazione Respinge un Appello Generico
L’ordinamento giuridico prevede dei meccanismi di impugnazione per garantire un giusto processo, ma stabilisce anche dei paletti precisi per evitare un uso pretestuoso degli stessi. L’inammissibilità del ricorso è uno di questi, e si verifica quando un’impugnazione non rispetta i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la reiterazione di richieste già esaminate portino a una pronuncia di questo tipo, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso: La Richiesta di Rideterminazione della Pena
Un soggetto, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (artt. 110 c.p., 73, comma 1, e 80 d.P.R. 309/1990), aveva presentato un’istanza al giudice dell’esecuzione. La richiesta era volta a ottenere una rideterminazione della pena, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 40/2019) che aveva modificato i limiti di pena per quel tipo di reato.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato tale richiesta. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione del giudice di merito.
Analisi dell’Inammissibilità Ricorso da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la questione della rideterminazione della pena era già stata affrontata e decisa. Il giudice dell’esecuzione aveva infatti evidenziato che la pena per il reato in questione era già stata oggetto di una nuova valutazione da parte della stessa Corte d’Appello con una sentenza del 2020.
Di conseguenza, il nuovo ricorso non faceva altro che riproporre la medesima istanza, utilizzando deduzioni e doglianze generiche. Invece di contestare con argomenti specifici la decisione precedente, il ricorrente si è limitato a reiterare la sua richiesta, rendendo l’impugnazione priva dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Questo comportamento processuale ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema è lineare e priva di vizi logici. I giudici hanno sottolineato che il provvedimento della Corte d’Appello era ‘scevro da profili di illegittimità’. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente motivato il rigetto evidenziando la precedente rivalutazione della pena. Le doglianze del ricorrente, al contrario, sono state qualificate come ‘deduzioni generiche’ che si limitavano a ‘reiterare la medesima richiesta’.
Quando un ricorso non si confronta criticamente con la decisione impugnata, ma si limita a riproporre argomenti già vagliati e respinti, perde la sua funzione e diventa un atto processuale inammissibile. La Corte ribadisce così un principio fondamentale: il diritto di impugnazione non può tradursi in un tentativo di ottenere all’infinito nuove decisioni sulla stessa identica questione già risolta.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della dichiarata inammissibilità sono state significative per il ricorrente. La Corte di Cassazione non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato il proponente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando, come in questo caso, non emergono elementi che possano giustificare l’errore del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata. La decisione, quindi, serve da monito: i ricorsi devono essere fondati su motivi specifici, nuovi e pertinenti, altrimenti il rischio non è solo il rigetto, ma anche una condanna economica.
È possibile chiedere più volte la rideterminazione della stessa pena sulla base della medesima motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che se la pena è già stata rivalutata alla luce di una nuova normativa o di una sentenza della Corte Costituzionale, un ulteriore ricorso basato sugli stessi motivi è una mera reiterazione e viene dichiarato inammissibile.
Cosa si intende per ‘deduzioni generiche’ in un ricorso?
Si tratta di motivi di appello che non specificano in modo chiaro e preciso i profili di illegittimità o illogicità del provvedimento impugnato, ma si limitano a ripetere la richiesta iniziale senza confrontarsi con le motivazioni della decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la sua colpa nel proporre l’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di rideterminazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 – della pena inflitta con sentenza del medesimo ufficio emessa in data 11 maggio 2020 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1, 80 d.p.r. n. 309 del 1990 (Capo B).
Rilevato che con il ricorso si deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il giudice dell’esecuzione eluso la richiesta di rideterminazione della pena, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato i limiti edittali previsti per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 30 1990.
Rilevato che il giudice dell’esecuzione, con motivazione scevra da profili di illegittimità, ha evidenziato come la pena inflitta per il reato di cui all’art. 73 d.p 309 del 1990 fosse stata già rivalutata con sentenza emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria in data 11 maggio 2020, mentre le doglianze contenute nel ricorso, tramite deduzioni generiche, si limitano a reiterare la medesima richiesta e sono dunque inammissibili.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso V8/02/2024