Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso è uno degli esiti più frequenti dinanzi alla Corte di Cassazione e rappresenta un ostacolo che impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono a tale declaratoria, ribadendo i confini del proprio giudizio e il valore della motivazione delle sentenze di merito. Il caso analizza il ricorso di un imputato condannato per una condotta di guida imprudente durante una fuga dalle forze dell’ordine.
I Fatti di Causa: Una Fuga dal Controllo di Polizia
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. L’imputato, per sottrarsi a un controllo, si era dato alla fuga alla guida di un veicolo, tenendo una condotta che i giudici di merito hanno qualificato come imprudente e pericolosa. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione di Inammissibilità
Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte di Appello sotto diversi profili, tra cui:
1. La sussistenza del dolo: si contestava la ricostruzione dei fatti e la volontarietà dell’evento lesivo.
2. La mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: si richiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Il bilanciamento delle circostanze e l’applicazione di pene sostitutive: si criticava il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato che aveva precluso benefici.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi proposti inammissibili. In particolare, il primo motivo è stato giudicato affetto da ‘genericità’ rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La critica alla motivazione è stata considerata infondata, poiché la Corte d’Appello aveva congruamente spiegato le ragioni della sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della guida durante la fuga.
L’Inammissibilità del Ricorso sulla Particolare Tenuità del Fatto
Un punto cruciale della decisione riguarda il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito, che aveva escluso la tenuità del fatto non solo per le modalità concrete della condotta, ma anche in ragione dei precedenti della stessa indole a carico dell’imputato. La Cassazione ribadisce che si tratta di ‘valutazioni che non possono dirsi affette da vizi logici’ e che, pertanto, non sono suscettibili di una nuova e diversa valutazione in sede di legittimità. Questo principio si estende anche agli altri motivi, come il bilanciamento delle circostanze, dove il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato è stato ritenuto adeguatamente motivato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del giudizio di Cassazione: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove poter rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente non erano in grado di scalfire la logicità e la completezza delle motivazioni della Corte di Appello. I giudici di merito avevano fornito una ricostruzione dettagliata e coerente, escludendo l’imprevedibilità dell’evento lesivo e motivando in modo congruo sia la sussistenza della colpevolezza sia il trattamento sanzionatorio. Qualsiasi tentativo di proporre una diversa lettura dei fatti si scontra, quindi, con il limite dell’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’esito del giudizio è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’art. 616 c.p.p., tale decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, in questo caso determinata in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma l’importanza di redigere ricorsi specifici, che individuino vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata, anziché tentare una generica riconsiderazione del merito della vicenda, preclusa in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e non contestano specificamente la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere la particolare tenuità del fatto a causa della gravità oggettiva della condotta (guida imprudente durante una fuga) e dei precedenti penali specifici dell’imputato, che indicavano una non occasionalità del comportamento.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai Giudici di merito con riferimento al dolo, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti di Polizia, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva dell’imprevedibilità dell’evento lesivo;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto ed in ragione dei precedenti della stessa indole, si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il terzo e quarto motivo in tema di bilanciamento delle circostanze, mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell’imputato, indipendentemente dalla mancanza di procura speciale da parte del difensore ex art. 545-bis c.p.p., oggetto di censura;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigli re estensore
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