Inammissibilità ricorso: la Cassazione chiude le porte a motivi ripetitivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità. Il caso analizzato riguarda una condanna per spaccio di lieve entità e offre spunti cruciali sulla valutazione della personalità dell’imputato ai fini della concessione della pena sospesa e delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano valutato adeguatamente alcuni elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste difensive, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili in sede di legittimità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Scelta sull’Inammissibilità Ricorso
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha articolato il suo ragionamento su tre pilastri principali.
Ripetitività dei Motivi e Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo punto, e forse il più importante, è che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Questioni come la concessione della pena sospesa o delle attenuanti generiche sono rimesse all'”esclusivo apprezzamento del giudice di merito”. Se la decisione di quest’ultimo è ben motivata, come nel caso di specie, non può essere messa in discussione in Cassazione.
La Valutazione della Personalità dell’Imputato
La Corte d’Appello aveva negato i benefici richiesti sulla base di una valutazione negativa della personalità dell’imputato. Non erano emersi elementi positivi, se non l’assenza di precedenti penali (incensuratezza), che la Corte ha definito un elemento “di per sé neutro”. Per ottenere benefici come la pena sospesa, è necessaria una prognosi favorevole sul futuro comportamento del reo. In questo caso, non solo mancavano segnali di una “rielaborazione critica dell’illecito”, ma erano presenti fattori negativi come la marginalità sociale e la mancanza di un’attività lavorativa, elementi che, secondo i giudici, potevano spingere a commettere nuovi reati.
Tardività della Memoria Difensiva
Un ulteriore elemento procedurale ha contribuito alla decisione: una memoria difensiva presentata a ridosso dell’udienza è stata dichiarata non tempestiva e, quindi, inammissibile. Questo dettaglio rafforza l’importanza del rispetto dei termini processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici di violazione di legge o su difetti manifesti della motivazione. Non può essere uno strumento per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente discussi nei gradi di merito. Inoltre, chiarisce che per ottenere benefici come la sospensione condizionale della pena, non basta avere la fedina penale pulita. È necessario che emergano elementi concreti e positivi che permettano al giudice di formulare un giudizio favorevole sulla futura condotta del condannato, dimostrando un percorso di allontanamento dal crimine.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e completa. Non sono stati sollevati vizi di legittimità, ma si è tentato un riesame dei fatti, che non è consentito in Cassazione.
La mancanza di precedenti penali è sufficiente per ottenere la pena sospesa?
No. Secondo questa ordinanza, l’assenza di precedenti penali (incensuratezza) è un elemento di per sé neutro e non è sufficiente da solo a giustificare una prognosi positiva sul futuro comportamento dell’imputato, necessaria per la concessione della pena sospesa.
Cosa significa che la valutazione delle attenuanti è ‘rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito’?
Significa che la decisione se concedere o meno le circostanze attenuanti spetta unicamente ai giudici di primo e secondo grado, che valutano i fatti. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione di tale decisione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto mancante, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorret come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. In particolare, nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato le concrete modalità del fatto – riconducibile ad un classico episodio di spaccio rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell’imputato (se non quello della incensuratezza, di per se neutro) o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell’illecito e, quindi, circostanze positivamente apprezzabili per ritenere che l’imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati, verso i quali lo sospingono, peraltro, le condizioni di marginalità sociale, poiché non risulta che sia dedito allo svolgimento di attività lavorativa;
che non è tempestiva, rispetto alla data dell’odierna udienza, la memoria difensiva proposta il 28 dicembre 2023, che, pertanto, va dichiarata inammissibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.