Inammissibilità del ricorso in Cassazione: il caso dei motivi ripetitivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono una mera riproduzione di quelli già discussi e respinti nel precedente grado di giudizio. Questa pronuncia offre spunti fondamentali sull’importanza della specificità e della criticità nell’atto di impugnazione, specialmente davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per un reato contro il patrimonio. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Trieste, lamentando tre aspetti principali: la dosimetria della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e il diniego dell’attenuante speciale del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
In sostanza, la difesa sosteneva che la pena fosse eccessiva e che il giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti per mitigare la sanzione. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto queste richieste con una motivazione dettagliata.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede in un vizio formale e sostanziale dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che i motivi proposti erano “del tutto reiterativi dei motivi di appello”, ovvero una semplice fotocopia delle argomentazioni già presentate e valutate dalla Corte di Appello.
Il Principio della Specificità dei Motivi di Ricorso
Perché un ricorso sia ammissibile in Cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse lamentele. È necessario che l’atto contenga una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Il ricorrente deve spiegare perché la motivazione del giudice di secondo grado è errata, illogica o contraddittoria. In mancanza di questo “confronto con la argomentata valutazione della Corte di appello”, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato inammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era completa, logica e priva di vizi. La Corte d’Appello di Trieste aveva adeguatamente spiegato perché non riteneva di concedere le attenuanti richieste. In particolare, aveva valorizzato elementi fattuali come il “valore non modesto del monopattino” oggetto del reato e la “mancanza di elementi positivamente valorizzabili” a favore dell’imputato.
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di controllare la legittimità e la coerenza logica della motivazione. Avendo riscontrato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi, e che il ricorso non introduceva nuove e pertinenti critiche, i giudici hanno concluso per l’inammissibilità.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’impugnazione tecnica e mirata. Non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità dove denunciare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza precedente. La mera ripetizione di argomenti già respinti non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche, rendendo l’impugnazione un’azione controproducente.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per ripetitività?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi identici motivi già presentati e respinti in appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Perché la Corte non ha concesso le attenuanti in questo caso?
La Corte di Cassazione non ha riesaminato la questione, ma ha confermato la validità della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato le attenuanti motivando la sua scelta sulla base di elementi concreti, come il valore non trascurabile del bene sottratto e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a non ottenere una revisione della sentenza, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4548 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4548 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Daniele del Friuli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione lamentandone la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62bis cod. pen. e la mancata concessione dell’attenuante dell’aver arrecato un danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio disciplinata dall’art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato di cui all’art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod. pen. non Ł consentito perchØ del tutto reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), in assenza di confronto con la argomentata valutazione della Corte di appello del tutto priva di aporie sul punto;
che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 10 e 11 della sentenza impugnata quanto al valore non modesto del monopattino ed alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente valorizzato gli elementi fattuali che soggiacciono alla base della mancata concessione tanto delle circostanze attenuanti generiche quanto all’attenuante speciale della particolare tenuità del danno;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Ord. n. sez. 1331/2026
CC – 27/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Consigliere estensore NOME COGNOME