Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa alla formulazione dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: la specificità dell’impugnazione. Quando i motivi sono vaghi o meramente ripetitivi, la conseguenza è drastica: l’inammissibilità del ricorso. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità si concentri sulle reali violazioni di legge e non diventi una terza istanza di merito.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile e la violazione di legge riguardo alla nozione di atti preparatori in un reato contro il patrimonio. In sostanza, sosteneva che la sua condotta non avesse superato la soglia della mera preparazione, non integrando quindi un tentativo punibile.
La difesa aveva già sollevato queste argomentazioni nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d’Appello le aveva respinte con una motivazione dettagliata. Nonostante ciò, nel ricorso per Cassazione, venivano riproposti i medesimi argomenti senza un’adeguata critica alla decisione impugnata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella “genericità” dei motivi presentati. I giudici hanno evidenziato come il ricorso si limitasse a riproporre le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza un reale confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza d’appello.
Il Principio della Specificità dei Motivi
L’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, stabilisce che l’inammissibilità deriva, tra l’altro, dalla mancanza di specificità dei motivi. La Cassazione ha chiarito che tale specificità viene meno quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle della decisione impugnata. Non è sufficiente dissentire, ma è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente è errata, illogica o in violazione di legge.
La Condotta Punibile Oltre gli Atti Preparatori
La Corte ha anche confermato, seppur implicitamente, la correttezza della valutazione del giudice di merito. Quest’ultimo aveva motivato in modo logico e puntuale che la condotta dell’imputato era andata “ben al di là della ‘collocazione'”, traducendosi in una “materialità offensiva” chiaramente finalizzata alla sottrazione del bene. Di conseguenza, non si trattava più di semplici atti preparatori, ma dell’inizio di un’azione punibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del processo di impugnazione: il ricorso non può essere una mera ripetizione di doglianze già esaminate. Deve invece costituire una critica mirata e argomentata del provvedimento che si contesta. In questo caso, il ricorrente non ha attaccato le specifiche ragioni per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto infondate le sue tesi, ma si è limitato a ripresentarle identiche. Questo comportamento processuale, secondo la costante giurisprudenza, equivale a un’assenza di critica e rende il motivo “aspecifico”, portando inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi opera nel diritto penale. La redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un esercizio di precisione chirurgica. È essenziale analizzare in profondità la sentenza impugnata, identificarne i passaggi argomentativi cruciali e costruire una critica che ne dimostri la fallacia giuridica o logica. Qualsiasi approccio superficiale o ripetitivo espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano “generici”. L’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni della decisione impugnata.
Cosa si intende per “motivo di ricorso generico” in questo contesto?
Significa che i motivi dell’appello mancavano di specificità e non riuscivano a stabilire una correlazione diretta con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, questa mancanza di specificità è causa di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40895 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la violazione di legge in relazione alla nozione di atti preparatori ex art. 56 e 628, comma 2 e 3, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha puntualmente indicato l’inizio della condotta punibile che va ben al di là della “collocazione” ma si traduce in una materialità offensiva estrinsecatasi causalmente ai fini della sottrazione dell’oggetto avuto di mira;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore