Inammissibilità del ricorso: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel sistema giudiziario italiano. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su un requisito fondamentale per chi intende impugnare una sentenza: la specificità dei motivi. Quando un ricorso si limita a ripetere argomentazioni già respinte, senza un confronto critico con la decisione impugnata, il suo destino è segnato. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i confini tra un’argomentazione valida e un motivo ritenuto generico.
Il Contesto Processuale: I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado, aveva ritenuto un imputato colpevole del reato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612 c.p., in relazione all’art. 339 c.p. La Corte d’Appello aveva inoltre dichiarato estinto per prescrizione un altro capo d’imputazione. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla decisione della Corte territoriale di non ammettere una rinnovazione parziale dell’istruttoria.
L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della questione non risiede nel merito della richiesta di rinnovazione istruttoria, ma nel modo in cui è stata presentata nel ricorso per Cassazione. La difesa del ricorrente, secondo la Suprema Corte, si è limitata a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Questo approccio è stato giudicato come ‘generico’ e ‘non specifico’.
La legge, in particolare l’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i requisiti di specificità dei motivi. Ciò significa che il ricorrente non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve articolare una critica puntuale e argomentata, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza che intende contestare. La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso determina inevitabilmente la sua inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio consolidato: il ricorso deve essere un atto di critica mirata, non una semplice riproposizione di istanze già valutate. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato era ‘generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame’.
In sostanza, non è sufficiente ripetere ciò che si è già detto in appello; è necessario spiegare perché la risposta del giudice d’appello a quelle argomentazioni sia errata, illogica o illegittima. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo di ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’importanza della tecnica redazionale e dell’argomentazione giuridica nell’atto di impugnazione. Un ricorso per Cassazione efficace non può essere una mera fotocopia dell’appello. Deve essere un dialogo critico con la sentenza di secondo grado, evidenziandone con precisione i vizi. L’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi non è solo una sanzione processuale, ma una garanzia di efficienza del sistema giudiziario, che evita alla Suprema Corte di essere oberata da impugnazioni dilatorie o prive di un reale fondamento critico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e non specifico. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo è considerato generico quando non contiene una critica specifica e puntuale alla decisione contestata, ma si fonda su argomentazioni vaghe o sulla mera ripetizione di ragioni già esaminate, mancando così la necessaria correlazione tra l’impugnazione e la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamini il caso nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37602 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari- che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sassari, lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 612 cod. pen. in relazione all’art. 339 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo B).
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente rileva la violazione di norma di legge e conseguente nullità per difetto e illogicità della motivazione in relazione all’ammissione della rinnovazione parziale dell’istruttoria, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il cons COGNOME estensore
Il Presidente