Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare sulla necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e direttamente correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti ribadisce un principio cardine della procedura penale: non è sufficiente lamentare un errore, bisogna dimostrare come e perché la decisione del giudice inferiore sia sbagliata, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per i delitti previsti dagli articoli 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (Ricettazione) del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile in relazione a un quantitativo di sigarette rinvenute in suo possesso. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava la falsa applicazione di alcune norme procedurali.
Il Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
Il ricorrente basava la sua difesa sulla presunta errata applicazione degli articoli 125 e 605 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze, qualificando il motivo come “generico per indeterminatezza e aspecificità”. Il problema principale risiedeva nella mancanza di correlazione tra le argomentazioni proposte dal ricorrente e le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata. In sostanza, il ricorso non contestava specificamente la logica della Corte d’Appello, ma si limitava a una critica vaga e non pertinente. Per questo, la Corte ha stabilito l’inammissibilità del ricorso, impedendone l’esame nel merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici d’appello avessero legittimamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado. In particolare, avevano spiegato in modo logico e coerente perché le sigarette rinvenute fossero destinate alla vendita, basandosi su elementi fattuali presentati nel corso del giudizio e mai contestati efficacemente dall’imputato. Il ricorso, invece di attaccare questo specifico percorso argomentativo, si è dimostrato evasivo. La Suprema Corte, quindi, non ha fatto altro che prendere atto di questa carenza strutturale dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale valutazione è stata la dichiarazione di inammissibilità, che comporta non solo l’impossibilità di discutere la fondatezza delle accuse, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Obbligo di Correlazione tra Impugnazione e Sentenza
Questa ordinanza riafferma con forza il principio secondo cui un’impugnazione, per essere efficace, deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la decisione che intende censurare. Non sono ammesse critiche generiche o astratte. L’avvocato difensore ha l’onere di individuare i passaggi specifici della motivazione che ritiene errati e di spiegare in dettaglio le ragioni giuridiche o logiche di tale errore. In mancanza di questa specificità, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche per l’imputato. La decisione rappresenta un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, pertinenti e ben argomentati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Mancava, infatti, una correlazione diretta tra le ragioni addotte dal ricorrente e le motivazioni specifiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Cosa significa che un motivo di ricorso è generico?
Significa che il motivo non identifica in modo chiaro e puntuale gli errori della decisione impugnata. Invece di contestare passaggi specifici della motivazione del giudice, si limita a formulare critiche vaghe e non pertinenti, che non permettono alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza della doglianza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31583 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza e aspecificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Rilevato che contrariamente a quanto eccepito la Corte territoriale ha legittimamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado in merito alla destinazione alla vendita delle sigarette rinvenute, argomentando in maniera logica dalle risultanze esposte e non contestate dal ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024