Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e il Principio di Specificità dei Motivi
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Tra queste, spicca il principio di specificità dei motivi, che impone di formulare critiche mirate e pertinenti alla decisione che si intende contestare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale principio, dichiarando un’inammissibilità ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per i reati di falsità materiale commessa da privato, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due punti: la violazione della legge penale in relazione al luogo di commissione del reato e un vizio di motivazione.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che non vi fosse prova che la contraffazione fosse avvenuta sul territorio italiano, elemento necessario per la punibilità secondo la legge nazionale. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva rigettato questa tesi, evidenziando come l’imputato fosse stabilmente presente in Italia da molti anni, residente a Roma, titolare di un permesso di soggiorno e con un precedente per furto, senza che emergessero elementi a sostegno di suoi viaggi all’estero dove avrebbe potuto commettere il fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso mancava di quella ‘specificità’ richiesta dalla legge per poter essere esaminato.
Di conseguenza, oltre a confermare la condanna, la Corte ha obbligato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è lapidaria: il ricorrente non ha mosso censure specifiche ed effettive a quanto argomentato dalla Corte territoriale. Invece di confrontarsi punto per punto con il ragionamento dei giudici d’appello, si è limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo modo di agire, secondo la giurisprudenza consolidata, non costituisce una critica valida, ma una mera ripetizione che non mette in discussione l’iter logico-giuridico della sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre definito ‘manifestamente infondata’ l’accusa mossa ai giudici di merito di aver invertito l’onere della prova. La Corte d’Appello, infatti, non aveva chiesto all’imputato di provare la sua innocenza, ma aveva basato la propria decisione su una serie di elementi fattuali concreti (la residenza, il permesso di soggiorno, l’assenza di prove di viaggi all’estero) che, nel loro complesso, rendevano logicamente inverosimile la commissione del reato fuori dal territorio nazionale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere una generica lamentela. Deve essere un atto tecnico che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, individuandone con precisione i presunti errori di diritto o i vizi logici. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi, senza attaccare specificamente le ragioni per cui sono stati disattesi, equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità ricorso. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni, a testimonianza del disvalore che l’ordinamento attribuisce a un uso improprio degli strumenti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della specificità. L’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non individua errori specifici nella decisione del giudice precedente, ma si limita a ripetere lamentele già esposte o a formulare critiche vaghe, senza un’analisi mirata dell’iter logico-giuridico che ha portato alla decisione contestata.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione evidentemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31326 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: BACA LEUTRIM nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. peri.;
considerato che l’unico motivo di impugnazione – con cui il ricorrente denuncia la violazione della legge penale, segnatamente dell’art. 10 cod. pen., e il vizio di motivazione i ordine alla ritenuta punibilità del fatto, quantunque non consti che è stato commesso nel territorio dello Stato, e alla mancata derubricazione di esso nell’ipotesi di cui all’art. 489 pen. – difetta della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere effettive censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha enunciato i motivi sulla base dei quali ritenuto che la contraffazione sia avvenuta in Italia, in quanto l’imputato è presente sul territo nazionale sin dal 2014, anno in cui ha ricevuto una condanna per furto, è residente a Roma e provvisto di regolare permesso di soggiorno dal 2018, difettando elementi da cui desumere che si sia recato all’estero), si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l’atto di app disattese dalla Corte territoriale, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l’iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume, a fronte degli elementi di fatto sopra esposti, che la Corte di merito abbia invertito l’onere della prova;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.