Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il trattamento sanzionatorio. In particolare, si lamentava una violazione dell’articolo 133 del codice penale e un vizio di motivazione, sostenendo che la pena inflitta fosse eccessiva e incongrua rispetto alla gravità del fatto.
La difesa, tuttavia, si è limitata a questa affermazione generale, senza fornire argomentazioni specifiche che potessero confutare il ragionamento seguito dai giudici di merito nella determinazione della pena.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e, soprattutto, di genericità del motivo di impugnazione. Secondo gli Ermellini, l’atto difensivo era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone una chiara e specifica enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Sostenere semplicemente una “generica eccessività” della pena, senza una valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, non è sufficiente. Questo approccio rende l’impugnazione un mero atto di dissenso, privo della necessaria specificità tecnica richiesta per un giudizio di legittimità.
Il Confronto Mancato con la Sentenza Impugnata
Un punto chiave della decisione riguarda il mancato confronto con la motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva adeguatamente giustificato la congruità della pena facendo riferimento alla “oggettiva gravità della condotta”. Il ricorso ha completamente ignorato questa argomentazione, omettendo di confrontarsi con essa. Tale omissione ha determinato un inevitabile difetto di specificità, che ha portato alla declaratoria di inammissibilità ricorso.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte, nella sua ordinanza, ha chiarito che il ruolo del giudizio di Cassazione non è quello di riesaminare nel merito la vicenda, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si misura con il percorso argomentativo del giudice precedente, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo astratto, non assolve alla sua funzione.
La condotta del ricorrente è stata quindi sanzionata non solo con la conferma della condanna, ma anche con l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma significativa, tremila euro, a favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni difensore: l’impugnazione, e in particolare il ricorso per Cassazione, deve essere un atto chirurgico, mirato a individuare e contestare specifici vizi della decisione precedente. Non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere liberamente i fatti o la valutazione della pena. La mancanza di specificità e il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. La difesa si è limitata a lamentare un’eccessività della pena senza contestare specificamente le argomentazioni della Corte d’Appello, che aveva motivato la sanzione sulla base della gravità oggettiva della condotta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale principio procedurale viene riaffermato da questa ordinanza?
L’ordinanza riafferma il principio di specificità dei motivi di ricorso, previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Un ricorso per Cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata, non una generica lamentela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a DESIO il 28/12/1973
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito;
rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l’oggettiva gravità della condotta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.