Inammissibilità Ricorso: la Cassazione conferma la condanna per minacce e danneggiamento
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di inammissibilità ricorso, fornendo importanti chiarimenti sui criteri che escludono la configurabilità della “minima offensività” del fatto. La decisione sottolinea come la gravità del comportamento dell’imputato, valutata nel suo complesso, possa rendere un ricorso palesemente infondato e quindi non meritevole di un esame nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per reati commessi ai danni di un’altra persona e della sua attività commerciale. Le condotte contestate erano particolarmente gravi: l’imputato aveva rivolto minacce di morte alla vittima e aveva causato danni significativi all’esercizio commerciale, tali da provocarne la chiusura definitiva.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la ridotta gravità del fatto, che a suo dire rientrava nell’ipotesi della minima offensività.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso generico e manifestamente infondato. Secondo la Corte, la sentenza d’appello aveva già ampiamente e correttamente motivato le ragioni per cui il comportamento dell’imputato non poteva essere considerato di lieve entità. La decisione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della condanna, anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una valutazione logica e coerente degli elementi emersi nel processo. I giudici hanno evidenziato due aspetti cruciali che rendevano impossibile accogliere la tesi della minima offensività:
1. Le minacce di morte: la Corte ha sottolineato come le minacce rivolte alla persona offesa rappresentino una condotta di per sé grave, che incide profondamente sulla sfera di libertà e sicurezza della vittima.
2. Il danneggiamento e la chiusura dell’attività: il danno materiale all’esercizio commerciale, aggravato dalla sua conseguente chiusura, è stato considerato un fatto dal disvalore sociale ed economico rilevante, che va ben oltre una soglia di minima lesività.
Questi due elementi, letti congiuntamente, sono stati qualificati come “dati ostativi”, ovvero fattori che impediscono categoricamente di considerare il reato come lieve. La Corte ha quindi concluso che il ricorso non presentava argomenti validi per mettere in discussione la logicità della motivazione della Corte d’Appello, risultando così manifestamente infondato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della gravità di un reato deve basarsi su un’analisi concreta e complessiva del fatto. Non è possibile invocare la minima offensività quando le modalità della condotta e le sue conseguenze, come minacce alla vita e danni economici rilevanti, dimostrano un’offesa significativa ai beni giuridici protetti. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma anche un messaggio chiaro: i tentativi di sminuire condotte gravi attraverso argomentazioni generiche e pretestuose non troveranno accoglimento presso la Suprema Corte. Per i cittadini, questa decisione rafforza la fiducia nel fatto che la giustizia tiene conto della reale portata delle azioni criminali e delle loro ripercussioni sulla vita delle vittime.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto i motivi proposti non erano in grado di contrastare validamente la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già valutato la gravità dei fatti.
Quali elementi del fatto hanno escluso la possibilità di considerare il reato di ‘minima offensività’?
Le minacce di morte rivolte alla persona offesa e il danneggiamento dell’esercizio commerciale, che ha portato alla sua chiusura, sono stati considerati elementi gravi che impediscono di qualificare il fatto come di minima offensività.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44381 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/09/1989
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza alla luce della motivazione resa (pag. 2), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell’imputato, rimarcando le minacce di morte rivolte alla persona offesa e il danneggiamento dell’esercizio commerciale con conseguente chiusura dello stesso, coerentemente letti quali dati ostativi alla considerazione della minima offensivi del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consigliere e ensore
Il Preidnte