Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43208 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43208 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CONCORDIA SULLA SECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria difensiva con motivi nuovi fatta pervenire dal difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 13 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato e, con la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, che denunzia violazione della legge penale in relazione alla ritenuta recidiva, che sarebbe stata giustificata solo in relazione alla gravità del nuovo fatto di reato, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come il fatto in contestazione possa dirsi espressione di maggiore pericolosità e colpevolezza dell’imputato, il quale aveva indirizzato la propria azione predatoria nei confronti di un soggetto vulnerabile e, pertanto, pur in presenza di precedenti penali aspecifici, mentre specifici erano quelli più risalenti, la gravità del fatto giustificava l’aumento di pena per la recidiv contestata; si veda pag. 2 del provvedimento impugnato);
che il motivo nuovo, contenuto nella memoria difensiva depositata, è inammissibile, poiché, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294);
che neppure, stante l’inammissibilità del ricorso, può essere rilevato d’ufficio il difetto di querela, atteso che, come già affermato da questa Corte di cassazione, nei giudizi già pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176), in quanto, laddove – come nel caso di specie – il ricorso sia stato
proposto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 ed il ricorso sia inammissibile, questo non è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, cosicché il giudicato sostanziale viene a formarsi già al momento della proposizione del ricorso, ossia prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. e quindi in un momento in cui non è ancora mutato il regime di procedibilità e, successivamente all’entrata in vigore della riforma, il mutato regime di procedibilità, non essendo equiparabile ad una aboliti° criminis, non è in grado di travolgere il giudicato già formatosi (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.