Inammissibilità Ricorso per Motivi Nuovi: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul principio di inammissibilità del ricorso per Cassazione quando i motivi addotti non sono stati precedentemente sottoposti al giudice d’appello. Affrontare il giudizio di legittimità richiede una strategia difensiva coerente e sviluppata sin dai primi gradi di giudizio, pena la preclusione di ogni successiva doglianza. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha applicato questo principio a un caso concreto.
I fatti del caso e lo sviluppo processuale
Il caso riguarda una persona condannata per il reato previsto dall’art. 291-bis del d.P.R. 43/1973, concernente l’introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri. Dopo la condanna in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basando la sua difesa su due argomentazioni principali: in primo luogo, l’ignoranza della legge penale, sostenendo che si trattasse di una materia molto specifica; in secondo luogo, l’eccessività della pena inflitta.
Analisi dei motivi di ricorso e l’inammissibilità
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili per una ragione fondamentale: la loro novità. Nel nostro sistema processuale, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, non è consentito introdurre per la prima volta in questa sede questioni che non sono state sollevate e discusse in appello.
Il primo motivo: l’ignoranza della legge penale
In relazione al primo motivo, la Corte ha osservato che la tesi dell’ignoranza scusabile della legge penale era stata presentata per la prima volta in Cassazione. Oltre alla novità del motivo, i Giudici hanno sottolineato come il ricorrente non avesse fornito alcuna circostanza di fatto concreta da cui desumere che la sua ignoranza fosse scusabile. Limitarsi ad affermare di aver agito per un modesto compenso non è sufficiente a provare una condizione che esclude la colpevolezza.
Il secondo motivo e la sua inammissibilità
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha evidenziato che in appello la difesa si era limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche, senza mai lamentare specificamente l’entità della pena. Inoltre, una volta ottenute le attenuanti, non era stata sviluppata alcuna argomentazione critica sul trattamento sanzionatorio complessivo. Di conseguenza, anche questa doglianza è stata qualificata come ‘nuova’ e, per di più, generica, portando all’inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: i motivi di ricorso per Cassazione devono vertere su questioni già devolute al giudice del grado precedente. L’introduzione di ‘motivi nuovi’ snaturerebbe la funzione del giudizio di legittimità, trasformandolo in una nuova istanza di merito. La decisione sottolinea che le strategie difensive devono essere complete e articolate fin dal primo grado, poiché le omissioni o le scelte compiute in appello possono precludere la possibilità di sollevare determinate questioni dinanzi alla Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una corretta impostazione del gravame, ricordando che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per rimediare a dimenticanze o a strategie difensive incomplete dei precedenti gradi di giudizio.
È possibile presentare per la prima volta un’argomentazione difensiva in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza non è possibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché i motivi (ignoranza della legge ed eccessività della pena) erano ‘nuovi’, ovvero non erano stati sollevati e discussi nel giudizio di appello.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Affermare di non conoscere una legge penale è una giustificazione valida?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che per invocare l’ignoranza scusabile della legge penale, non basta affermarla, ma è necessario allegare specifiche circostanze di fatto che dimostrino l’inevitabilità e la scusabilità di tale ignoranza, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato 11 10/08/1977
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 37304/24
Rilevato che NOME è stata condannata alle pene di legge per il reato dell’art. 291-bis d.P.R 23 gennaio 1973, n. 43;
Rilevato che l’imputata ha lamentato l’ignoranza della legge penale, trattandosi di materia specifica (primo motivo) e l’eccessività della pena (secondo motivo);
Rilevato che il primo motivo è nuovo e la ricorrente, che ha introdotto illecitamente in Ita tabacchi lavorati esteri di origine cinese, a suo dire, per un modesto compenso, non ha allegato alcuna circostanza in fatto da cui desumere l’ignoranza scusabile della legge penale;
Rilevato che il secondo motivo è del pari nuovo, perché in appello aveva chiesto le generiche, ma non aveva lamentato l’entità della pena, ed è altresì generico, perché, dopo aver ottenuto le generiche, non aveva svolto una deduzione specifica sul trattamento sanzionatorio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente