Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi: Analisi di un Caso Pratico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati dalla difesa sono generici e non specifici. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere come debba essere strutturato un ricorso efficace e quali errori possono portarne al rigetto senza un esame di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato era stato condannato a una pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione per un reato previsto dalla normativa sull’immigrazione (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998).
La difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando principalmente un punto: l’applicazione della recidiva. Secondo il legale, i giudici di merito non avevano correttamente valutato la reale offensività dei precedenti penali dell’imputato, che includevano il possesso di documenti falsi e la violazione di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Inoltre, si lamentava una mancata valutazione della concreta riprovevolezza della condotta e dell’incremento di pericolosità sociale.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella genericità delle argomentazioni difensive. La Corte ha sottolineato che la pronuncia della Corte d’Appello era, al contrario, sorretta da una giustificazione specifica e dettagliata riguardo alla conferma della recidiva. I giudici di secondo grado avevano infatti valutato attentamente la pericolosità e la propensione a delinquere dell’imputato, considerando i suoi precedenti penali specifici come un sintomo di una accentuata pericolosità sociale e di una perdurante inclinazione a commettere reati.
Anche le argomentazioni relative alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite e alla concessione della sospensione condizionale della pena sono state ritenute generiche. La difesa si era limitata a denunciare una presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito, senza però specificare le ragioni concrete, in fatto e in diritto, per cui la sospensione della pena avrebbe dovuto essere concessa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a una critica astratta e generica della sentenza impugnata. È necessario, invece, che il ricorrente articoli censure specifiche, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni sviluppate nella motivazione del provvedimento contestato.
In questo caso, la difesa non ha fornito elementi concreti per smentire la valutazione dei giudici di merito sulla pericolosità dell’imputato, valutazione che era stata solidamente ancorata ai precedenti specifici. La Corte ha quindi concluso che, di fronte a una motivazione adeguata e logica della sentenza d’appello, le doglianze generiche del ricorrente non potevano che portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i casi in cui l’impugnazione viene ritenuta colpevolmente proposta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla necessità di specificità e concretezza nella redazione degli atti di impugnazione. La critica a una sentenza deve essere precisa, dettagliata e supportata da solidi argomenti giuridici e fattuali. Limitarsi a lamentare una generica ingiustizia o una presunta carenza di motivazione, senza un confronto analitico con la decisione impugnata, espone il ricorso a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere costruito come una vera e propria confutazione delle ragioni del giudice, pena la chiusura del processo senza neanche entrare nel vivo della questione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni presentate dalla difesa erano generiche e non contestavano in modo specifico e dettagliato le motivazioni della sentenza impugnata, la quale aveva giustificato in modo adeguato la conferma della recidiva.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che la difesa si è limitata a lamentare una presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito, senza però fornire ragioni specifiche, in fatto e in diritto, per dimostrare l’erroneità della valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato o sulla negata sospensione condizionale della pena.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della presentazione di un ricorso ritenuto colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 17/03/1989
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede in data 23 novembre 2023, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, all’esito di abbreviato celebrato nei confronti di NOME per reato di cui all’art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998-
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, Avv. M. COGNOME pur alla luce delle argomentazioni sviluppate nella memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., in data 30 maggio 2025 (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 comma quarto cod. pen. posto che la recidiva è stata ritenuta senza considerare la concreta offensività dei precedenti penali per possesso di documenti di identificazione falsi e per violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio atti di competenza del giudice di pace; né sarebbe stata valutata la concreta riprovevolezza della condotta e l’incremento di pericolosità da parte del suo autore) è inammissibile perché la motivazione della pronuncia impugnata è sorretta da specifica giustificazione delle ragioni per le quali è stata confermata la pronuncia di primo grado quanto alla recidiva (v. p. 4 ove si valuta la pericolosità e propensione a delinquere dell’imputato, si considerano i precedenti penali, anche specifici, a suo carico, quali sintomo di accentuata pericolosità sociale e di perdurante inclinazione a delinquere, tale da incidere sulla condotta da ultimo posto in essere).
Rilevato, peraltro, che le argomentazioni relative al trattamento punitivo indicate nella memoria difensiva sono generiche perché si limitano a denunciare asserita mancanza di motivazione, senza specificare le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali invece, quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, questa andava concessa in sede di merito.
Ritenuto, che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 6 16 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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