Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un esempio lampante è il principio della specificità dei motivi di appello, la cui violazione può condurre a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere perché un’impugnazione basata su argomentazioni vaghe e non circostanziate è destinata a fallire, comportando ulteriori conseguenze negative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato. L’imputato, non accettando la conferma della sua condanna, decideva di adire la Suprema Corte, affidando la sua difesa a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali argomentazioni, entrambe però giudicate dalla Corte come manifestamente infondate e prive della necessaria specificità.
Primo Motivo: la Presunta Mancanza di Querela
Il primo motivo sollevato riguardava un presunto vizio procedurale: la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per assenza di querela da parte della persona offesa. Secondo la difesa, questo avrebbe dovuto bloccare il processo fin dall’inizio. Tuttavia, la Cassazione ha smontato questa tesi definendola “del tutto assertiva” e “manifestamente infondata”. Un semplice controllo degli atti processuali, infatti, ha rivelato che la persona offesa aveva regolarmente sporto querela, come risultava dal verbale redatto dalle forze dell’ordine. Questa censura si è quindi rivelata non solo generica, ma palesemente smentita dai fatti documentati.
Secondo Motivo: l’Inammissibilità Ricorso per il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha riscontrato una totale mancanza di specificità. La difesa si era limitata a lamentare il diniego, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dal giudice di secondo grado. L’inammissibilità ricorso su questo punto deriva dal fatto che la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente spiegato la sua decisione, basandola su elementi concreti previsti dall’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito principi procedurali fondamentali. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni in modo vago o a presentare allegazioni puramente assertive. È necessario che i motivi siano specifici, ovvero che indichino con precisione le parti del provvedimento impugnato che si ritengono errate e le ragioni giuridiche a sostegno della critica.
Nel caso delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che la loro concessione o il loro diniego rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, non se l’imputato si limita a contestarla con assunti generici. Nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputato e l’assenza di qualsiasi comportamento positivo meritevole di apprezzamento, fornendo una giustificazione congrua e inattaccabile.
Conclusioni
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Come conseguenza diretta, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una “colpa” nell’aver presentato un’impugnazione palesemente inammissibile, condannando l’imputato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito chiaro: le impugnazioni devono essere fondate su censure serie, specifiche e giuridicamente argomentate. In caso contrario, il risultato non sarà solo il rigetto, ma anche un aggravio di costi per il ricorrente.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato non specifico?
Un motivo di ricorso è considerato non specifico quando si limita a formulare allegazioni assertive e generiche, senza muovere censure precise e circostanziate contro la decisione impugnata e senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza precedente.
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere sempre contestata in Cassazione?
No. La concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. La sua decisione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, non quando il ricorrente si limita a criticarla con assunti generici senza evidenziare vizi specifici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi riconducibile a colpa, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10192 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALERNO NOME nato a VITTORIA il 07/12/1978
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della le penale in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, è del tutto privo della necessaria specificità, in quanto lungi dal muovere compi censure di legittimità, si affida a un’allegazione del tutto assertiva (Sez. 6, n. 8 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) ed è manifestamente infondato poiché trova smentita in atti, constando che la persona offesa ha sporto querela il 4 giugno 2017 (cfr. verbale reda dal personale del Commissariato di P. S. di Vittoria);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano l’errone applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostan attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e manifestamente infondato, in quant Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel nove di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del p discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) – rimarcando che l’imputa ha riportato numerosi precedenti penali e chiarendo le ragioni per cui non ha ravvisato alcu comportamento positivamente apprezzabile – e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.