Inammissibilità ricorso: La Cassazione chiarisce i limiti dei motivi di appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando la netta distinzione tra questioni di legittimità, di competenza della Suprema Corte, e questioni di merito. Il caso in oggetto ha portato a una dichiarazione di inammissibilità ricorso a causa della genericità e della natura fattuale dei motivi presentati, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove.
Il Caso: Tentato Furto e Ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di L’Aquila per il delitto di tentato furto in abitazione (artt. 56 e 624-bis cod. pen.), ha presentato ricorso per cassazione. La difesa del ricorrente si basava su due motivi principali: da un lato, si lamentava una presunta violazione della legge penale e una carenza di motivazione nella sentenza di condanna; dall’altro, si denunciava un vizio di motivazione derivante da un travisamento delle prove, in particolare delle testimonianze raccolte durante il processo.
La Decisione della Cassazione: quando un ricorso è inammissibile?
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati. I giudici hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente non erano critiche di legittimità, come richiesto in sede di cassazione, ma piuttosto tentativi di ottenere un nuovo e diverso apprezzamento del materiale probatorio. In altre parole, la difesa non ha evidenziato errori nell’applicazione delle norme giuridiche, ma ha cercato di proporre una propria ricostruzione dei fatti, alternativa a quella dei giudici di merito. Questo tipo di doglianze, definite “generiche e versate in fatto”, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti del processo. I motivi del ricorso, per essere ammissibili, devono individuare specifici vizi di diritto o di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà) e non possono limitarsi a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. In questo caso, i motivi sono stati considerati “assertivi”, ovvero semplici affermazioni non supportate da una critica giuridicamente valida della sentenza impugnata. Poiché il ricorso tentava di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con quello della parte, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
La Corte ha inoltre ravvisato profili di colpa nel ricorrente a causa della palese infondatezza dell’impugnazione. Questo ha comportato non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: per accedere al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, tecniche e rigorosamente attinenti a profili di diritto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado. La dichiarazione di inammissibilità ricorso non è una mera formalità, ma una decisione che comporta conseguenze concrete, inclusa una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita non delle prove in sé, ma del modo in cui la legge è stata applicata e la sentenza è stata motivata, al fine di evitare che l’impugnazione venga respinta in limine con addebito di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e “versati in fatto”, cioè miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove (come le testimonianze), anziché contestare violazioni di legge o vizi di motivazione, unico compito della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, a causa della evidente infondatezza dell’impugnazione, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio”?
Significa che la Corte non può riesaminare nel merito la vicenda e decidere se l’imputato è colpevole o innocente basandosi su una nuova valutazione delle prove. Il suo ruolo è quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente applicato la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il 14/06/1969
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquil che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si lamentano la violazione della l penale e la carenza della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità per il d tentato in imputazione – e il secondo motivo – con cui si adducono la violazione di legge penale vizio di motivazione in ragione del travisamento della prova (in particolare, delle dichiarazion dai testi) – che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere compiute censure legittimità, sono generici e versati in fatto, in quanto hanno prospettato un diverso apprezzame del compendio probatorio per il tramite di enunciati assertivi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.