Inammissibilità ricorso: quando i motivi sono generici in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti nei giudizi di legittimità quando l’impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, ribadendo principi fondamentali per ogni difensore e assistito.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per aver opposto resistenza a esponenti delle forze dell’ordine e per aver causato danni materiali. In sede di appello, la responsabilità penale era stata confermata, portando la difesa a tentare la carta del ricorso in Cassazione. Il fulcro della difesa risiedeva nella presunta mancanza di consapevolezza, da parte dell’imputato, della qualifica di pubblici ufficiali dei soggetti aggrediti.
La genericità dei motivi di ricorso
Uno dei pilastri su cui si fonda l’inammissibilità ricorso è la genericità delle doglianze. Nel caso di specie, i motivi presentati dalla difesa sono stati giudicati come una mera riproposizione di tesi già ampiamente discusse e respinte nei gradi di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ricostruire i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la tenuta logica della motivazione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato come il ricorrente non abbia svolto alcuna disamina critica delle argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado. La denuncia di un presunto difetto di motivazione è stata considerata inammissibile poiché non si confrontava con le valutazioni puntuali dei giudici di merito riguardo al dolo, alla gravità della condotta e all’entità dei danni.
Conseguenze dell’inammissibilità ricorso
Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità comporta pesanti oneri economici. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione pecuniaria viene modulata in base alla manifesta infondatezza o genericità dei motivi presentati.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la versione difensiva volta a escludere la consapevolezza dell’appartenenza delle persone aggredite alle forze dell’ordine fosse priva di riscontri e già logicamente confutata dai giudici di merito. La mancanza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito rende il ricorso una semplice prospettazione di parte, non idonea a scalfire la sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità concreti e specifici. Riproporre in Cassazione le medesime questioni di fatto già risolte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare la logica giuridica della decisione, espone inevitabilmente il ricorrente a sanzioni pecuniarie e alla definitività della condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi di fatto già respinte senza analizzare criticamente le motivazioni del giudice.
Cosa succede se si perde un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 6.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Si possono contestare i fatti e le prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Cassazione valuta solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica, ma non può procedere a una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1703 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che i motivi dì ricorso relativi i primi due all’accertamento della resp reati di cui all’art. 337 e 635 c.p. ed il terzo al trattamento sanzioNOMErio son in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzion senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in or genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate i approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferime confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la consapevo appartenenza alle forze dell’ordine delle persone aggredite e minacciate, è evi inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valu sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta, entità dei danni, e d della pena, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorren al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amme e.
Così deciso il 19 dicembre 2022
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