Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando questi vertono sulla determinazione della pena. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti sanzioni pecuniarie. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando un’eccessiva severità nella determinazione della pena. I motivi del ricorso si concentravano sulla presunta inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale, ritenuta insufficiente a giustificare l’entità della sanzione inflitta.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il tentativo di ottenere una pena più mite non può basarsi su doglianze generiche. Il ricorso, infatti, non evidenziava vizi logici o giuridici concreti nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti, auspicando un trattamento sanzionatorio più favorevole. Questo approccio, come ribadito dalla Corte, non è consentito in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla correttezza giuridica della decisione e non può riesaminare il merito dei fatti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che la motivazione della Corte d’Appello era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, adeguata e puntuale. I giudici di merito avevano fornito una giustificazione specifica per ogni aumento di pena, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, come la gravità dei fatti, la personalità dell’imputato, la recidiva specifica e il bilanciamento con le attenuanti generiche. Il ricorrente, invece, ha confuso l’illogicità della motivazione con la propria, differente, valutazione della gravità del reato. Non ha saputo confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della corte territoriale, limitandosi a invocare una pena più mite senza indicare concretamente dove e perché la motivazione fosse errata. Di fronte a una motivazione puntuale, il ricorso è risultato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. Non è sufficiente manifestare un dissenso sulla decisione, ma è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e capaci di evidenziare un reale vizio di motivazione o una violazione di legge. Un ricorso basato su argomentazioni generiche o sulla semplice richiesta di una nuova valutazione dei fatti è destinato a fallire, comportando non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente si è limitato a invocare una pena più mite senza indicare vizi concreti di logica o di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, proponendo di fatto una diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Qual è la differenza tra una critica generica e un vizio di motivazione?
Una critica generica, secondo l’ordinanza, è quella che si limita a esprimere disaccordo con la valutazione del giudice sulla gravità dei fatti. Un vizio di motivazione, invece, è un errore specifico e dimostrabile nel ragionamento del giudice, come una contraddizione, una palese illogicità o la mancata considerazione di un elemento decisivo, che deve essere precisamente individuato nel ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46296 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di specifica indicazione dei singo aumenti di pena disposti per la continuazione, tenuto conto della valutazione espressa sula gravità dei fatti in relazione alla personalità dell’imputato;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di un motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, confondendosi l’illogicità motivazione con la prospettazione di una differente valutazione dei fatti in termini di mino gravità, senza confrontarsi adeguatamente con le valutazioni espresse dalia Corte di merito in punto di recidiva specifica, bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e gravit della detenzione di un’arma da fuoco perfettamente funzionante;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2023
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