Inammissibilità Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono formulati in modo generico e non specifico. Questa decisione, emessa in un caso di furto aggravato, offre spunti cruciali sull’onere dell’imputato di presentare critiche mirate e argomentate contro la sentenza di condanna, pena il rigetto dell’impugnazione senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione, aggravato. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
L’Analisi della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Primo Motivo: Genericità sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale. La Cassazione lo ha liquidato come ‘generico per indeterminatezza’. In pratica, l’imputato non aveva rispettato i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone di indicare con precisione gli elementi su cui si fonda la censura. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non era riuscito a specificare quali fossero i passaggi errati, impedendo di fatto al giudice di legittimità di esercitare il proprio controllo.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, basandosi su indici di natura personale e fattuale che sconsigliavano un trattamento di favore. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 28535/2014 e n. 34364/2010), la Cassazione ha ribadito che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi.
Terzo Motivo: Rifiuto delle Pene Sostitutive
Infine, il terzo motivo denunciava la mancata applicazione di pene sostitutive. La Suprema Corte ha trovato anche questa doglianza palesemente infondata. La Corte d’Appello, con un ‘rigore logico argomentativo’, aveva spiegato in modo chiaro le ragioni del diniego, evidenziando ‘l’incapacità dell’imputato di attenersi alle prescrizioni imposte’. Questa valutazione negativa sulla personalità del condannato e sulla sua affidabilità ha reso impossibile l’accesso a misure alternative alla detenzione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda sul principio cardine secondo cui il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, dettagliati e autosufficienti. Devono individuare il punto debole della sentenza impugnata e argomentare perché è errato dal punto di vista giuridico o logico. Una critica generica, che si limita a ripetere le richieste già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici, è destinata all’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. La redazione dell’atto di ricorso richiede massima cura e precisione. Non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare, con argomenti tecnici e puntuali, dove e perché il giudice ha sbagliato. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, dove al ricorrente è stata inflitta una sanzione di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specificavano in modo chiaro gli errori della sentenza impugnata e, in parte, erano manifestamente infondati, non rispettando così i requisiti di legge per l’impugnazione.
Il giudice deve sempre motivare il rifiuto delle attenuanti generiche analizzando ogni singolo elemento?
No. Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, il giudice che nega le circostanze attenuanti generiche non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli che ritiene decisivi per la sua scelta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che la condanna diventi definitiva, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4063 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4063 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 c.2 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisit prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motiva della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di no al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Cor secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenua generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferiment ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Se 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla mancata applicazione di pene sostitutive – è altres manifestamente infondato poiché la Corte di appello, con rigore logico argomentativo, ha chiarit le ragioni per le quali ha negato l’invocata richiesta di applicazione di pene sostit evidenziando in modo eloquente l’incapacità dell’imputato di attenersi alle prescrizioni impos (si veda pag. 6 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consigliere es COGNOME
sore COGNOME
A COGNOME Il Presidente