Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: La Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo penale può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate in sede di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono formulati in modo generico. Questo principio, radicato nel Codice di procedura penale, serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte sia chiamata a riesaminare l’intero processo senza una critica mirata e specifica alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato per rapina, aveva basato la sua difesa su due principali motivi di contestazione. In primo luogo, chiedeva la riqualificazione del reato da rapina a furto aggravato, sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi della rapina. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece fermato la sua analisi a un livello preliminare, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un vizio formale, ma di importanza sostanziale: la genericità e l’indeterminatezza dei motivi presentati. Secondo i giudici, le doglianze erano prive dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
La Genericità come Vizio Insanabile
La Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione logicamente corretta e coerente. Di fronte a tale motivazione, il ricorso si limitava a riproporre le stesse tesi difensive, senza però indicare con precisione quali passaggi della sentenza fossero errati e perché. Non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice inferiore; è necessario smontarla pezzo per pezzo, evidenziando gli errori logici o giuridici specifici. In assenza di questa specificità, il ricorso si trasforma in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta: un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere appieno i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente ha l’onere di fornire alla Corte tutti gli elementi per una critica mirata, non può semplicemente auspicare una rilettura complessiva del materiale probatorio. L’indeterminatezza dei motivi ha quindi reso impossibile per la Corte procedere a un esame nel merito, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Genericità del Ricorso
La decisione ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale per ogni difensore: l’atto di impugnazione deve essere un documento chirurgico, capace di individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata. Una difesa generica o astratta, di fronte a una motivazione solida, è destinata a infrangersi contro il muro dell’inammissibilità, con costi aggiuntivi per l’assistito.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono ritenuti troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina la fondatezza delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza formale dell’atto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma era di tremila euro.
Cosa richiede la legge per evitare che un motivo di ricorso sia considerato generico?
L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede che i motivi siano specifici. Il ricorrente deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la sua critica alla sentenza impugnata, non limitandosi a una contestazione generale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata riqualificazione della fattispecie di rapina in quella di furto aggravato e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente