Inammissibilità del Ricorso: L’Importanza di Motivi Specifici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi di appello sono generici o mirano a una rivalutazione dei fatti già decisa nei gradi di merito. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per poter essere esaminato dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I motivi del ricorso erano principalmente due. In primo luogo, il ricorrente deduceva la propria totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, chiedendo una riconsiderazione delle perizie psichiatriche. In secondo luogo, sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ma lo faceva in modo peculiare: non come un motivo di appello strutturato, bensì come una richiesta subordinata inserita nelle conclusioni del suo atto.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, la quale, pur riconoscendo una parziale diminuzione della capacità (concedendo l’attenuante del vizio parziale di mente), aveva escluso un’incapacità totale sulla base di una perizia aggiornata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità e dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica in caso di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte chiariscono punto per punto perché nessuna delle doglianze del ricorrente potesse trovare accoglimento.
Sul Primo Motivo: La Capacità di Intendere e di Volere
La Corte ha osservato che la questione della capacità di intendere e di volere era già stata ampiamente dibattuta e decisa dai giudici di merito. Essi avevano basato la loro conclusione su una perizia che, tenendo conto sia degli elementi pregressi sia di una nuova visita, aveva accertato la sussistenza della capacità del ricorrente.
La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Non può, quindi, rivalutare le prove, come le perizie, o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti. Il fatto che fosse stata applicata la diminuente per il vizio parziale di mente dimostra che la condizione dell’imputato era stata attentamente considerata, escludendo però un’incapacità totale. Pertanto, questo motivo mirava a una inammissibile rivalutazione dei fatti.
Sul Secondo Motivo: La Genericità della Doglianza sull’Elemento Soggettivo
Riguardo alla presunta mancanza dell’elemento soggettivo, la Corte ha definito il motivo “geneticamente inammissibile”. Questa espressione sottolinea un vizio originario e insanabile. Il ricorrente, infatti, non aveva articolato uno specifico motivo di ricorso su questo punto, limitandosi a inserire una richiesta di assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo nelle conclusioni finali del suo atto di appello.
La procedura penale richiede che ogni censura alla sentenza impugnata sia esposta in un motivo specifico, con argomentazioni a supporto. Una semplice richiesta nelle conclusioni è priva di tale requisito e, pertanto, non può essere esaminata. La Corte ha inoltre aggiunto che, in ogni caso, l’accertata capacità di intendere e di volere del ricorrente superava logicamente la questione della carenza dell’elemento soggettivo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta della violazione di due principi cardine: il divieto per la Cassazione di riesaminare i fatti e l’obbligo per il ricorrente di formulare motivi di ricorso specifici e non generici. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione), esponendoli in modo chiaro e strutturato, e non può limitarsi a riproporre questioni di fatto o a formulare richieste generiche nelle conclusioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo richiedeva una nuova valutazione dei fatti (la capacità mentale dell’imputato), che è preclusa alla Corte di Cassazione, e il secondo motivo era formulato in modo generico e non come uno specifico punto di impugnazione, ma solo come richiesta nelle conclusioni.
La Corte di Cassazione può riesaminare una perizia psichiatrica?
No, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito le prove, come una perizia. Il suo compito è verificare che la valutazione fatta dai giudici dei gradi precedenti sia corretta dal punto di vista legale e che la motivazione sia logica e non contraddittoria.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘geneticamente inammissibile’?
Significa che il motivo presenta un vizio di origine, legato al modo in cui è stato formulato. Nel caso specifico, il motivo non era stato sviluppato come una critica argomentata alla sentenza, ma era stato inserito solo come una richiesta nelle conclusioni dell’atto, mancando così del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6927 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/01/1990
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’incapacità di intendere e di volere questione già sottoposta al vaglio dei giudici di merito che hanno rilevato come l’ultima peri .effettuata, sì tenendol conto delle precedenti, ma anche sulla base. di nuova visita ed elemen aggiornati, evidenziava la sussistenza della capacità di intendere e di volere del ricorrente; tale valutazione non ha in alcun modo inciso sulla decisione di primo grado là dove ha ritenuto di applicare la diminuente del vizio parziale di mente;
rilevato che il secondo motivo ,con cui si deduce la mancata risposta in merito alla dedotta n insussistenza dell’elemento soggettivo di cui al secondo motivo di appello 1 è geneticamente inammissibile, tenuto conto che il ricorrente non ha al riguardo articolato alcun motivo specifi limitandosi a richiedere in via subordinata, nelle conclusioni (pag. 7 motivo di appello) assolvere l’imputato per carenza dell’elemento soggettivo, questione in concreto superata alla luce della accertata capacità di intendere e di volere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.