Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sui requisiti necessari per presentare un ricorso efficace, evidenziando le conseguenze negative di una impugnazione fondata su motivi deboli. Il caso riguarda la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per false dichiarazioni, la cui difesa non è riuscita a superare il vaglio di legittimità. Questo provvedimento ci permette di approfondire i criteri che la Suprema Corte utilizza per valutare la validità delle censure mosse contro le sentenze di merito.
Il Percorso Giudiziario: dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Perugia, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, relativo a false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
Analisi dei Motivi di Ricorso e l’Inammissibilità Decretata
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti e tre i motivi, giudicandoli nel loro complesso inidonei a determinare una revisione della sentenza impugnata. L’analisi della Corte è un chiaro esempio di come l’inammissibilità del ricorso sia una conseguenza diretta della genericità e dell’infondatezza delle argomentazioni.
Primo Motivo: la Genericità sulla Responsabilità Penale
L’imputato lamentava una carenza di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale, in particolare sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. La Cassazione ha liquidato questa censura come “patentemente generica”, in quanto basata su “enunciati del tutto assertivi” e non correlati in modo specifico e critico alle argomentazioni della sentenza d’appello.
Secondo Motivo: le Doglianze di Fatto sulla Tenuità del Fatto
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio insanabile: la doglianza era meramente fattuale. Il ricorso per Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, non di merito; non è possibile chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione dei fatti, ma solo contestare errori di diritto. Per questo, il motivo è stato ritenuto non consentito dalla legge.
Terzo Motivo: l’Infondatezza sul Diniego delle Attenuanti
Infine, la difesa contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha definito questo motivo “manifestamente infondato e del tutto generico”. La Corte di Appello aveva, infatti, correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, negando i benefici sulla base della “lunga teoria di precedenti” a carico dell’imputato, come risultava dal certificato penale. La difesa, secondo i giudici, non aveva mosso una critica compiuta e argomentata contro questa specifica motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate contro la decisione impugnata. Non può limitarsi a riproporre questioni di fatto o a formulare lamentele generiche. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportato da una motivazione logica e congrua, quale il riferimento ai precedenti penali dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data l'”evidente inammissibilità dell’impugnazione”, che denota una colpa nel proporre il ricorso, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione non può essere un tentativo esplorativo, ma deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche, pena sanzioni che si aggiungono alla conferma della condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati generici, assertivi, non specificamente collegati alla sentenza impugnata, oppure quando sollevano questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Avere precedenti penali influisce sulla possibilità di ottenere attenuanti o la sospensione della pena?
Sì, la Corte ha confermato che un considerevole numero di precedenti penali costituisce una valida e sufficiente motivazione per il giudice di merito per negare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la concessione sia delle circostanze attenuanti generiche sia della sospensione condizionale della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è considerata evidente e quindi colposa, come nel caso di specie, il ricorrente è tenuto a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugi che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la carenza de motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, in particolare riguardo alla sussistenza dell’elemento oggettivo, è patentemente generico poiché si affida enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01 Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che il secondo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizi motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non è consent dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche della sospensione condizionale, è manifestamente infondato e del tutto generico in quanto la Corte di merito, in maniera congrua e conforme a legge, nell’esercizio del proprio potere discrezionale escluso i presupposti per concedere le attenuanti generiche alla luce della lunga teoria di precede riportati dall’imputato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) e – correttamente – li ha ritenuti ostativi p alla concessione della sospensione condizionale (cfr. certificato penale in atti); e la difesa ome argomentare compiutamente al riguardo, ossia di muovere una compiuta critica alla sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700/2013, cit.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.