Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nata a Crotone il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 12/03/2024 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del P.g., contenente le conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 2 agosto 2024 dal difensore della ricorrente, che ha insistito per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, all’esito del giudizio abbreviato, in data 27 ottobre 2020, che, riconosciuta la responsabilità dell’imputata per i reati di rapina impropria e connesse lesioni personali aggravate, aveva, con le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, condannato la odierna ricorrente alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre la multa. La Corte territoriale rigettava il motivo di appello (datato 11/11/2020) con il quale si chiedeva l’applicazione della attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., mentre nulla osservava sugli ulteriori motivi di gravame, depositati con separato atto di appello in data 9/11/2020 (riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio applicato discosto dal minimo edittale, concessione della sospensione condizionale della pena).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo la mancanza della motivazione (nel senso del difetto di tratto grafico della motivazione) della sentenza impugnata, che contiene un evidente vuoto logico, tale da non consentire al lettore di apprezzarne la completezza in punto di verifica della dimensione circostanziale e sanzionatoria data al fatto, cui poteva conseguire la concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso che lamenta vizio esiziale di motivazione per omissione (uno dei due atti di appello sarebbe stato tenuto dalla Corte di merito in assoluto non cale) non tiene conto della compiuta ed esauriente motivazione svolta dal giudice di primo grado sui punti dedotti con i motivi di gravame non esaminati, talché deve valorizzarsi l’assoluta genericità dei motivi di gravame proposti con il secondo atto di impugnazione.
1.1. I motivi di ricorso, infatti, non consentono di superare la logica argomentativa spesa nella sentenza di primo grado; in particolare, con logico e congruente argomentare, tutti i motivi di gravame spesi sul tema della dimensione circostanziale (art. 62 comma primo n. 4 cod. pen.) e sanzionatoria (minimo edittale, minimo aumento ex art. 81 cod. pen.) della decisione di primo grado rifiutano ogni confronto critico con il percorso motivazionale della sentenza, scivolando così verso l’inammissibilità per difetto di specificità estrinseca dei motivi. Il che inibisce la valutazione della dedotta nullità per mancanza di
motivazione (Sez. 3, n. 36388 del 7/7/2016, Rv. 267762; Sez. 2, n. 22293 del 18/02/2010, Rv. 247462).
In particolare, il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di specificità, in quanto non si confronta con la complessità delle argomentazioni espresse col provvedimento di primo grado, in cui si fa riferimento al valore non irrilevante della somma richiesta (60 euro), è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME Giorgio, Rv. 280615), secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, effetti pregiudizievoli particolarmente gravi come emerge dall’entità delle lesioni prodotte, tenuto conto anche della reiterazione dei colpi inferti.
Va poi considerato che, con orientamento consolidato, cui il Collegio intende dare continuità, in caso di furto di portafogli contenente carte di debito o di credito e documenti di identità, non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti, dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, n. 16218 del 2/4/2019, Belflore, Rv. 275582; conf. Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279194). La sottrazione, nel caso di specie ha riguardato oltre che una carta postepay, vari documenti, tra cui la patente di guida e la carta d’identità della persona offesa, situazione rispetto alla quale il motivo di ricorso nulla ha prospettato.
Anche per quanto riguarda la pena (calcolata la pena base nel minimo edittale previsto al momento della consumazione del fatto, 4 ottobre 2019), il giudice di primo grado aveva giustificato l’esercizio del potere discrezionale in base al comportamento poco collaborativo tenuto dall’imputata nell’ambito del processo e alla non ritenuta gravità del fatto contestato. Tali diffuse disamine appaiono assorbenti rispetto ad ulteriori rilievi, rendendo superfluo l’esame di ulteriori aspetti. Il motivo di appello ha fatto riferimento alla minima intensità del dolo, ma si tratta di un rilievo generico e comunque implicitamente ritenuto non idoneo a sovvertire la valutazione operata. Del pari è a dirsi per l’assai contenuto aumento di pena calcolato per la continuazione, anch’esso espressione della corretta discrezionalità esercitata dal giudice del merito.
Quanto alla negata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, appare evidente che la pena calcolata in misura superiore ai due anni precludeva il riconoscimento di tale beneficio. I motivi generici restano dunque colpiti dalla sanzione di inammissibilità, anche quando la sentenza del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione processuale, per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841; da ultimo, Sez. 2, n. 27101, del 4/5/2023, ric. Meridiani + 2).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, a titolo di sanzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.