Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: per contestare una decisione, non basta lamentarsi in modo vago, ma è necessario formulare critiche precise e circostanziate. La pronuncia in esame analizza un caso di inammissibilità del ricorso per estrema genericità dei motivi, offrendo una lezione fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello Generico
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di un’imputata per una serie di reati, tra cui lesioni personali tentate e consumate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e rifiuto di fornire le proprie generalità. La pena inflitta era di un anno di reclusione.
Contro questa decisione, la difesa proponeva appello, ma la Corte di appello di Roma lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Nonostante ciò, l’imputata, tramite il suo legale, decideva di proseguire la battaglia legale presentando ricorso per Cassazione.
La Questione Giuridica: I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava principalmente su due doglianze:
1. Travisamento della prova e motivazione apparente: La difesa sosteneva che la condanna si basasse su elementi probatori “imprecisi ed equivoci”, chiedendo l’annullamento della sentenza per un presunto errore nella valutazione delle prove.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Tuttavia, entrambe le censure sono state formulate in termini estremamente generali, senza entrare nel dettaglio degli atti processuali.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per la sua “estrema genericità”. I giudici hanno spiegato in modo chiaro perché le argomentazioni della difesa non potevano essere prese in considerazione, fornendo importanti chiarimenti su come devono essere strutturati i motivi di impugnazione.
Il Vizio del Travisamento della Prova
La Corte ha ricordato che il “travisamento della prova” è un vizio specifico che può essere denunciato in sede di legittimità. Tuttavia, per farlo efficacemente, non è sufficiente affermare genericamente che la prova è stata valutata male. L’onere della difesa è quello di indicare con precisione:
* Quale elemento probatorio, realmente esistente, sarebbe stato ignorato o tralasciato dal giudice.
* Quale prova, inesistente negli atti, sarebbe stata invece utilizzata per la decisione.
* Quale risultato di prova sarebbe stato riportato in sentenza in modo palesemente diverso da quello effettivo.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica vaga, senza fornire alcun riferimento concreto, rendendo impossibile per la Corte verificare la fondatezza della censura.
La Censura sulle Attenuanti Generiche
Anche la lamentela sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata respinta con una motivazione simile. La Cassazione ha definito la doglianza una mera “formula di stile”. Per contestare efficacemente tale diniego, il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali circostanze concrete e specifiche, già presentate ai giudici di merito, fossero state indebitamente omesse nella valutazione finale. Senza questa specificazione, la critica si risolve in un’affermazione astratta e non meritevole di accoglimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è lineare e didattica: un’impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere autosufficiente e specifica. Il giudice che la esamina non deve essere costretto a ricercare autonomamente negli atti processuali gli elementi a sostegno delle censure, ma deve essere messo in condizione di comprendere il vizio denunciato dalla sola lettura del ricorso. L’onere di allegazione grava interamente sulla parte che impugna. La genericità equivale a un’assenza di motivi e conduce, inevitabilmente, alla dichiarazione di inammissibilità. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, puramente processuale, sanzionando il modo in cui il ricorso è stato redatto.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa sentenza è un monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita degli atti processuali. Limitarsi a formule generiche o a critiche astratte non solo è inutile, ma comporta conseguenze negative per l’assistito, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il controllo di legittimità possa svolgersi efficacemente, concentrandosi su errori giuridici concreti e non su un generico malcontento per la decisione subita.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi di impugnazione sono formulati in modo vago, astratto o come mere “formule di stile”, senza indicare specificamente quali prove sarebbero state travisate o quali circostanze concrete il giudice avrebbe omesso di considerare.
Cosa significa “travisamento della prova” e come va contestato efficacemente?
Il travisamento della prova è un vizio che si verifica quando un giudice basa la sua decisione su una prova inesistente o ne altera palesemente il contenuto. Per contestarlo, il ricorrente deve indicare con precisione quale elemento probatorio è stato ignorato o male interpretato, fornendo alla Corte gli strumenti per verificare l’errore senza dover riesaminare l’intero fascicolo.
È sufficiente lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche per ottenerne il riconoscimento in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la sentenza, è necessario indicare quali circostanze concrete e specifiche, già portate all’attenzione dei giudici di merito, non sarebbero state adeguatamente valutate. Una semplice e generica lamentela viene considerata una “formula di stile” e non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME, n. in Brasile DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 13463/23 della Corte di appello di Roma del 04/12/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, con cui si insiste sull’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto da 36g – a COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2022 che l’aveva dichiarata colpevole dei reati di lesioni personali tentate e consumate (artt. 582, 585, 576, primo comma, n. 1, cod. pen. e 56, 582, 585 cod. pen.) resistenza (art. 337 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e rifiuto di rivelare le proprie generalità (art. 651 cod. pen.) condannandola alla pena di un anno di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata che deduce nullità della sentenza per travisamento della prova, mancanza e motivazione apparente in ordine sia alla ritenuta affermazione di responsabilità, sulla base di elementi probatori che reputa imprecisi ed equivoci sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua estrema genericità.
La difesa della ricorrente deduce travisamento della prova, omettendo, tuttavia, di indicare quale elemento probatorio, effettivamente esistente, sarebbe stato indebitamente pretermesso o per converso quale sarebbe stato indebitamente preso in considerazione e valutato, sebbene inesistente, aggiungendo che la pronuncia appare assolutamente nulla sotto l’aspetto della motivazione, non indicata in alcuna delle sue parti.
Può, infatti, certamente essere denunciato in sede di legittimità il travisamento della prova, che è il vizio costituito dall’avere il giudice di merito utilizzato pe decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato NOME e non NOME come è invece scritto nella sentenza) (tra molte, v. Sez. 4, n. 29920 del
v GLYPH 09/06/2004, P.G. in proc. Bonazzi, Rv. 228844), ciò, tuttavia, presupponendo quanto meno un onere di allegazione cui il ricorrente è venuto meno.
Lo stesso è a dirsi delle attenuanti generiche, la cui mancata applicazione viene censurata mediante il richiamo a formule di stile, senza mai indicare circostanze concrete che, pur essendo state tempestivamente dedotte, la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di considerare ai fini delle sue valutazioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 giugno 2024
Il consigliere
Il Pr` sidente