Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano specificamente con la decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per la contravvenzione prevista dall’art. 651 del codice penale (rifiuto di fornire le proprie generalità). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando la sua difesa su tre distinti motivi: vizi di motivazione, violazione di legge in relazione al reato di resistenza e violazione di legge riguardo alla contravvenzione.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della condanna, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione giuridica e logica dei fatti.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza che ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché ha riscontrato un vizio preliminare e insuperabile: la genericità dei motivi. Invece di un annullamento, il ricorrente ha ottenuto una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “genericità dei motivi”. Secondo la Suprema Corte, i tre motivi di ricorso erano formulati in modo astratto e non contenevano una vera e propria censura nei confronti della sentenza impugnata. Erano, nelle parole della Corte, “meramente evocativi del vizio enunciato”, senza però dimostrare dove e come la Corte d’Appello avesse sbagliato.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile se manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In altre parole, chi ricorre non può semplicemente ignorare ciò che i giudici di secondo grado hanno scritto e limitarsi a riproporre le proprie tesi o a denunciare vizi in modo teorico. È necessario un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza che si intende demolire. Citando un precedente (Sez. 4, n. 34270 del 2007), la Corte ha affermato che l’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade nel “vizio di aspecificità”.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione, in particolare in sede di legittimità. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente corretto. L’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi non è una mera formalità, ma la sanzione per un atto che non riesce a instaurare un dialogo critico con la decisione precedente. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso richiede uno studio approfondito della sentenza d’appello, individuando con precisione i passaggi illogici o errati in diritto e costruendo su di essi una critica argomentata e specifica. Per i cittadini, è la conferma che il sistema giudiziario richiede rigore e precisione a ogni livello, e che il diritto a un’impugnazione deve essere esercitato con la dovuta perizia tecnica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, se i motivi presentati sono generici, ovvero non contengono una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che i motivi si limitano a enunciare un vizio di legge o di motivazione in modo astratto, senza correlare l’argomentazione difensiva con le specifiche affermazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si deducono, rispettivamente, vizi cumulativ motivazione in ordine al contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al ca violazione di legge in ordine al medesimo reato e di cui a capo a) e violazione di legge quanto contravvenzione ex art. 651 cod. pen. sono generici in quanto privi di effettiva censura n confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello adeguatamente motivato su detti punti (pag. 3); che, infatti ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione t le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024