Inammissibilità Ricorso in Cassazione: il Pericolo dei Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27292/2024 offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi, evidenziando come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Analizziamo un caso concreto di tentato furto per comprendere i principi affermati dalla Suprema Corte e le loro implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso: dal Tentato Furto al Ricorso
Una donna veniva condannata sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto. I giudici di merito, nel determinare la pena, avevano concesso le attenuanti generiche e quella del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), ritenendole equivalenti all’aggravante della recidiva qualificata contestata all’imputata. Nonostante questo bilanciamento, la difesa decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidandolo a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorso si fondava su due doglianze:
1. La mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Un’errata dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando l’inammissibilità ricorso nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Le Motivazioni della Cassazione: un Monito alla Difesa
La Suprema Corte ha basato la propria decisione su due pilastri fondamentali del processo di legittimità: la specificità e la non ripetitività dei motivi.
Il Principio di Non Reiterazione e l’Abitualità della Condotta
Riguardo al primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha osservato che si trattava di una mera riproposizione di argomenti già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già motivato il suo diniego sottolineando non solo le modalità della condotta e il valore della merce, ma soprattutto l’abitualità del comportamento della ricorrente, la quale annoverava diverse condanne precedenti per furto. L’abitualità nel commettere reati è una delle cause ostative all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131 bis c.p. Riproporre la stessa tesi senza contestare specificamente le ragioni della corte territoriale rende il motivo inammissibile.
La Genericità del Motivo sulla Pena e l’Inammissibilità Ricorso
Anche il secondo motivo, concernente la dosimetria della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato come la doglianza fosse affidata a una contestazione generica, priva di specifici riferimenti a presunte violazioni di legge da parte del giudice di merito. Come ribadito da costante giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite), non è sufficiente lamentarsi della pena ritenuta alta; è necessario indicare con precisione quali criteri legali il giudice avrebbe disatteso. Un motivo di appello, e a maggior ragione di ricorso per cassazione, deve essere specifico e criticare puntualmente il ragionamento del giudice, non limitarsi a esprimere un dissenso generico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un chiaro promemoria dell’importanza di una strategia difensiva mirata e tecnicamente ineccepibile nel giudizio di Cassazione. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, non può limitarsi a ripetere le argomentazioni dei gradi precedenti o a contestare genericamente le decisioni dei giudici. Deve, invece, individuare e argomentare vizi di legittimità specifici, ovvero errori nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomenti già adeguatamente respinti nei gradi precedenti, oppure quando non sollevano questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità) ma tentano di ottenere un nuovo esame dei fatti del caso.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La particolare tenuità del fatto non è stata applicata perché la ricorrente era considerata un delinquente abituale, avendo già riportato diverse condanne per furto. La legge esclude l’applicazione di questo beneficio quando il comportamento dell’autore del reato è abituale.
Cosa significa che un motivo di ricorso sulla pena è ‘generico’?
Significa che la contestazione è vaga e non specifica in quale punto e per quale ragione giuridica la sentenza impugnata sarebbe errata. Lamentarsi semplicemente che la pena è troppo alta, senza indicare quale criterio legale il giudice abbia violato nel determinarla, costituisce un motivo generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME–
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna per un tentativo di furto, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. termini di equivalenza con la recidiva qualificata (in Bologna il 25/5/2018);
rilevato che la ricorrente, con due motivi, ha dedotto violazione di legge e vizio del motivazione sia quanto all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis, cod. pen., che avuto riguardo alla dosimetria della pena;
ritenuto che il primo motivo è reiterativo di tesi difensiva già formulata al giudice gravame e da questi disattesa con motivazione corretta (modalità della condotta e valore della merce, nonché abitualità, annoverando la COGNOME diverse condanne per furto);
che, con riferimento alla dosimetria della pena, la doglianza è stata affidata a una generica contestazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
P GLYPH
rranti
La Consigliera est.
GLYPH
La
nt r
–
NOME COGNOME
GLYPH
Dona t4lìia