Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione fa chiarezza sulla genericità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso è un istituto cruciale nel processo penale, che impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito di una questione se l’atto di impugnazione non è formulato con la dovuta specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un esempio pratico di come la genericità dei motivi possa portare a una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la sentenza. I loro motivi di ricorso si basavano principalmente su due punti: un presunto errore nell’identificazione di uno degli imputati e delle incongruenze sull’orario di alcuni eventi chiave, rilevati tramite GPS e tabulati telefonici. Sostanzialmente, la difesa mirava a smontare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo l’estraneità di uno dei due soggetti e l’inattendibilità delle prove temporali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dei ricorrenti, ma si ferma a un livello precedente, valutando la correttezza formale e sostanziale dell’atto di ricorso. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni proposte fossero affette da ‘genericità’ e non idonee a scalfire la solida e dettagliata motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: l’Inammissibilità del Ricorso e la Valutazione delle Prove
Le motivazioni della Corte sono un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sulla valutazione delle prove nel processo penale. Vediamo i punti salienti.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità del Ricorso
Il primo e fondamentale punto sottolineato dalla Corte è che i motivi addotti dai ricorrenti erano troppo generici. Essi non si confrontavano in modo specifico con la puntuale ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva motivato in modo congruo e logico sull’identificazione di entrambi gli imputati, basandosi su un raffronto tra fotografie e immagini di videosorveglianza, confermando l’identità anche attraverso riprese di giorni diversi.
La Gestione delle Incongruenze Tecnologiche
Un altro aspetto interessante riguarda le presunte incongruenze temporali tra la frenata brusca registrata dal GPS e una telefonata tra i due imputati. La Corte ha ritenuto tali discrepanze, di pochi minuti, del tutto giustificabili con il normale disallineamento degli orologi interni dei diversi dispositivi. Di fronte a un solido quadro probatorio, come il riconoscimento certo da parte degli agenti, queste piccole differenze non sono state considerate sufficienti a minare la certezza della ricostruzione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Questa scelta è stata motivata sulla base dei numerosi precedenti penali dei ricorrenti e della gravità del fatto, che aveva creato un elevato rischio per l’incolumità degli altri utenti della strada. L’assenza di elementi positivi di valutazione ha reso la decisione del tutto legittima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico, puntuale e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente presentare una tesi difensiva alternativa o evidenziare piccole incongruenze se non si è in grado di demolire la logicità e la coerenza del ragionamento del giudice. L’inammissibilità del ricorso non è solo una questione procedurale, ma comporta conseguenze economiche concrete per i ricorrenti, come la condanna al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3000 euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti e le argomentazioni logiche contenute nella sentenza del giudice di merito.
Piccole discrepanze di orario tra prove tecnologiche possono invalidare un’accusa?
No, la Corte ha stabilito che lievi differenze temporali, nell’ordine di pochi minuti, tra dispositivi diversi (come un GPS e un telefono) sono giustificabili a causa del possibile disallineamento degli orologi interni e non sono sufficienti a inficiare la certezza di un quadro probatorio solido.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7611 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a TERAMO il 13/10/1971
NOME COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 29/11/1971
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti COGNOME e COGNOME sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’identificazione dei due ricorrenti, richiamando in parte la sentenza di primo grado ed in parte fornendo ulteriori argomenti a supporto della ravvisata certa identificazione anche dell’COGNOME (essendo noto agli agenti solo il Di Rocco) da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della estraneità della predetta ai fatti;
ritenuto che le incongruenze sull’orario della brusca frenata segnalata dal GPS coincidente con il momento in cui l’COGNOME scende dalla macchina e l’orario della telefonata che intercorre tra i due coniugi, sono senz’altro giustificabili per il disallineamento degli orologi interni ai due dispositivi, trattandosi di pochi minuti di differenza, a fronte del certo riconoscimento operato dagli agenti attraverso il raffronto della fotografia della ricorrente con le immagini estrapolate dalle videoriprese della stessa autovettura con a bordo la predetta imputata riferite oltre che al giorno del fatto anche ad altro giorno a conferma della certezza del riconoscimento;
ritenuto, quanto ai restanti motivi, che contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, rimarcando i numerosi precedenti penali e la gravità del fatto per l’elevato rischio provocato all’incolumità degli utenti della strada (cfr. pag. 6 della motivazione) in difetto di elementi positivi di valutazione;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025
Il Co igliere estensore
Il Presidente