Inammissibilità ricorso: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un principio fondamentale, soprattutto quando si giunge all’ultimo grado di giudizio, è che la formulazione di un’impugnazione deve essere precisa e dettagliata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza questo concetto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato a causa della genericità dei motivi presentati. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la specificità degli atti processuali non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per la tutela dei propri diritti.
I Fatti del Caso: una condanna per bancarotta
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta. Dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte di Appello, che si era limitata a rideterminare la durata delle pene accessorie, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: una difesa generica
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale. In sostanza, si limitava ad affermare la propria innocenza senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della sentenza impugnata da ritenere errati o illogici.
In secondo luogo, contestava l’eccessività della pena inflitta, dolendosi in particolare della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti. Anche in questo caso, la critica era formulata in termini generali, senza argomentare concretamente perché la decisione del giudice di merito sarebbe stata ingiusta o illegittima.
La Decisione della Corte: l’inevitabile Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Questa decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che impongono a chi impugna un provvedimento di essere estremamente specifico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, i giudici hanno sottolineato come il ricorrente avesse violato l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Affermare semplicemente la propria estraneità ai fatti, di fronte a una motivazione logicamente corretta della Corte d’Appello, non è sufficiente. Non indicando gli errori specifici nel ragionamento del giudice precedente, si impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Anche il secondo motivo, riguardante la pena, è stato giudicato generico. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, evidenziando come la difesa si fosse limitata a richiederle senza allegare alcun elemento a supporto. Secondo la Suprema Corte, l’onere argomentativo del giudice è assolto quando la decisione è giustificata, e non si può pretendere una confutazione dettagliata di argomenti mai proposti dalla difesa.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente un generico dissenso; è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici, supportando ogni censura con riferimenti puntuali e argomentazioni pertinenti. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere le porte della giustizia con una declaratoria di inammissibilità, che impedisce ogni esame nel merito delle proprie ragioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti formali prescritti dalla legge. Nel caso specifico, l’inammissibilità è derivata dalla genericità dei motivi, poiché il ricorrente non ha specificato gli errori della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni vaghe.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non permette al giudice di comprendere con precisione quali parti della sentenza si contestano e per quali specifiche ragioni giuridiche. La legge (art. 581 c.p.p.) richiede che il ricorrente indichi chiaramente i punti della decisione che intende appellare e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno.
Il giudice è obbligato a concedere le circostanze attenuanti generiche se richieste?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una scelta discrezionale del giudice di merito. Egli deve motivare la sua decisione, ma se la richiesta della difesa è a sua volta immotivata e non supportata da alcun elemento, il giudice può legittimamente respingerla, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14128 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni tre, confermando la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 R.D. 267/42;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua penale responsabilità -è manifestamente infondato nonché generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente si limita ad affermare la mancanza di responsabilità e non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 2 laddove si evidenzia come nessun elemento utile è stato fornito in sede di appello tale da ribaltare l’impianto probatorio e da condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure);
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente- è generico nonché manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenz impugnata in cui viene esplicitato come la richiesta è immotivata, essendosi il difensore limitato ad enunciarla senza allegare alcun elemento di diritto o di fatto a supporto della stessa);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio