Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Nel sistema giuridico, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere considerato valido. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto essenziale sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche e di non applicare la massima riduzione di pena prevista da una speciale attenuante (art. 8 della legge 203/91). Secondo il ricorrente, la pena inflitta era eccessiva e avrebbe dovuto essere ridimensionata.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la concessione o meno delle attenuanti), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Genericità Assoluta dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Cassazione. I giudici hanno riscontrato una “genericità assoluta” nei motivi del ricorso. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre aspetti fattuali in modo vago, senza mai confrontarsi direttamente e in modo critico con le argomentazioni specifiche che la Corte d’Appello aveva esposto nella sua sentenza per negare le attenuanti.
La Corte di merito aveva, infatti, motivato dettagliatamente le ragioni del diniego, ma il ricorso non le ha contestate punto per punto. Ha invece presentato argomenti generici che, peraltro, erano già stati considerati irrilevanti nella sentenza di primo grado. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di doglianze già respinte, ma deve individuare e contestare i vizi logico-giuridici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. La mancanza di questa specificità rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è indispensabile che l’atto legale articoli critiche precise, puntuali e pertinenti rispetto alla motivazione del provvedimento che si intende contestare. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, non solo il ricorso non verrà esaminato nel merito, ma comporterà anche sanzioni economiche per il ricorrente, che sarà tenuto a pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia l’inammissibilità quando i motivi presentati sono affetti da ‘genericità assoluta’, ovvero quando non contestano in modo specifico e critico le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre questioni in modo vago.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni addotte sono astratte e non si confrontano direttamente con la logica giuridica della decisione contestata. Nel caso specifico, il ricorrente ha presentato aspetti fattuali in modo generico, già ritenuti irrilevanti in primo grado, senza attaccare le specifiche ragioni del diniego delle attenuanti fornite dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAVA DE TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della massima riduzione di pena prevista dalla speciale attenuante di cui all’art. 8 1.203/91, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali, peraltro in modo del tutto generico, già ritenuti irrilevanti nella sentenza di primo grado per giustificare un ridimensionamento della pena;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 6 ottobre 2025