Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5866  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO per COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza e assolvere l’imputato per non aver commesso il fatto e in subordine disporre la remissione in termini per definire il procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in ulteriore subordine la rimessione in termini pe procedere a rito abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 La Corte di appello di Venezia con sentenza del 12/09/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 01/10/2021 con la quale il COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (rapina aggravata in concorso e lesioni).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si
riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 489, comma 2, e 420-bis comma 4, cod. proc. pen. per mancata rimessione in termini per travisamento della prova della incolpevole conoscenza della udienza preliminare; il difensore di fiducia non era riuscito a contattare il COGNOME, che a causa della sua situazione personale e culturale non era in grado di comprendere la burocrazia italiana; non era necessario provare caso fortuito o forza maggiore, ma solo la conoscenza incolpevole della udienza preliminare; la madre del NOME ha ammesso di avere ricevuto diverse comunicazioni per suo figlio, ma di averle gettate via per rabbia.
2.2. Violazione di norme processuali e falsa applicazione degli art. 194, comma 4, e 350 cod. proc. pen.; Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità sulla base delle spontanee dichiarazioni del ricorrente, rese nella immediatezza dei fatti delle quali non vi è alcun verbale; la Corte di appello le ritiene utilizzabili supponendo che si sia svolto il rito abbreviato, mentre si è svolto il rito ordinario; l’imputato deve quindi essere assolto.
2.3. Vizio di motivazione perché omessa in ordine al terzo motivo di appello quanto alla credibilità delle dichiarazioni dei coimputati e al riconoscimento del COGNOME effettuato dalla persona offesa; non può essere considerato verosimile il riconoscimento della persona offesa, atteso ‘che il rapinatore era travisato; l’imputato deve essere assolto.
2.4. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e art. 3 Cost. e art. 6 CEDU per travisamento della prova con riferimento al giudizio di attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa e sostanziale travisamento del suo esito.
 Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È lo stesso ricorrente, con le circostanze che allega, tra l’altro assistito costantemente da un difensore di fiducia, a dimostrare che la mancata conoscenza sia del tutto imputabile ai suoi comportamenti come evidenziato dal provvedimento impugnato. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, con argomentazione logica e puntuale che non si presta a censure in questa sede (pag. 5), chiarendo che l’imputato aveva preso parte alla prima
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udienza, tra l’altro assistito da un difensore di fiducia, e avrebbe ben potuto inoltrare in quella sede le proprie istanze di accesso a riti alternativi. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, così ricadendo anche in una evidente genericità ed aspecificità dei motivo di appello.
4.2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente e si devono ritenere non consentiti, in quanto volti ad introdurre nel presente giudizio, anche quanto all’apparente violazione di norme processuali dedotta nel corpo del secondo motivo di ricorso, una lettura del merito non consentita in questa sede, a fronte, tra l’altro, di una decisione conforme dei giudici di merito.
In particolare, occorre considerare che, all’evidenza, quanto al secondo motivo di ricorso, tutti gli atti di indagine erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti e, dunque, le dichiarazioni oggetto di doglianza potevano essere pienamente utilizzate. Inoltre, si deve precisare come in relazione a tale elemento di prova la difesa non abbia neanche allegato una qualsiasi argomentazione volta a connotare la necessaria prova di resistenza sul punto. È principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui il motivo di impugnazione deve illustrare a pena di inammissibilità per aspecificità l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento contestato e ritenuto inutilizzabile ai fini della c.d. prova di resistenza (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME Matteis, Rv. 270303-01). Il richiamo, tra l’altro, al rito abbreviato si inquadra in modo non equivoco in un chiaro errore materiale della Corte di appello, attesa l’intervenuta acquisizione con il consenso delle parti di tutti gli atti di indagine al fascicolo del dibattimento.
Infine, il terzo e il quarto motivo di ricorso si caratterizzano per la loro evidente reiteratività (tra l’altro proponendo conclusioni di merito), in assenza di confronto con la motivazione, limitandosi il ricorrente a proporre una non consentita lettura alternativa del merito ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023.