Ricorso in Cassazione Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti processuali, sottolineando come la genericità dei motivi possa portare a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Questo principio è cruciale nel sistema giudiziario, poiché garantisce che il dibattito processuale si concentri su questioni concrete e ben definite. Analizziamo una vicenda giudiziaria relativa a un’accusa di tentata estorsione aggravata, dove il ricorso dell’imputato è stato respinto proprio per la sua mancanza di specificità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di tentata estorsione aggravata. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha presentato tre doglianze principali, ma nessuna ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Critica sulla Valutazione della Prova
Il primo motivo lamentava un’errata valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. La Cassazione ha ritenuto questa censura inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la questione non era stata sollevata in appello, rendendola preclusa nel giudizio di legittimità (principio della devoluzione). In secondo luogo, il motivo è stato giudicato del tutto generico, poiché non indicava quali specifiche circostanze decisive fossero state ignorate dai giudici di merito.
La Questione delle Attenuanti Generiche e la Recidività
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Anche in questo caso, la Corte ha respinto la doglianza. La sentenza d’appello aveva motivato adeguatamente il diniego, evidenziando l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e, al contrario, la presenza di una recidività specifica qualificata. Il giudizio della Corte di merito è stato ritenuto congruo e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
La Genericità sulla Quantificazione della Pena
Infine, il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato anch’esso dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorrente non ha fornito alcun riferimento specifico alle valutazioni effettuate dalla Corte d’Appello, limitandosi a una critica vaga e non argomentata.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una generica lamentela contro la sentenza impugnata. Deve, al contrario, individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e articolare le ragioni giuridiche a sostegno della critica. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Motivi vaghi e generici, che richiederebbero una nuova e completa rivalutazione dei fatti, esulano dalle sue competenze e sono destinati all’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. La vicenda ribadisce un insegnamento fondamentale: la fase dell’impugnazione richiede un’analisi tecnica e puntuale della sentenza che si intende criticare. L’efficacia di un ricorso dipende dalla sua capacità di mettere in luce vizi specifici, logici o giuridici, e non da una generica riproposizione delle proprie tesi difensive.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specificavano in modo puntuale gli errori della sentenza impugnata, e una delle questioni non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (appello).
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza è vaga, non contiene riferimenti specifici alle parti della decisione contestate o alle ragioni giuridiche precise per cui si ritiene che la corte abbia sbagliato, limitandosi a una lamentela generale.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito non hanno riscontrato elementi positivamente apprezzabili a favore dell’imputato, a fronte di una sua recidività specifica (cioè la commissione di un nuovo reato dello stesso tipo di uno per cui era già stato condannato), e la Cassazione ha ritenuto questa valutazione adeguatamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2371 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA/DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/4/2016, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitt tentata estorsione aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo motivo che lamenta l’erronea valutazione della prova con precipuo riguard alle dichiarazioni rese dalla p.o. è precluso dalla mancata devoluzione in appello, avendo quella sede il difensore dedotto l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito La doglianza, peraltro, è del tutto generica non contenendo alcun specifico riferimento circostanze di decisiva rilevanza che si assumono pretermesse dai giudici territoriali.
2.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondal:ezza deve pervenirsi relazione al secondo motivo in punto di omesso riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione. La sentenza impugnata ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. evidenziando l’assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine a fronte de contestata e ritenuta recidività specifica ex 99, comma 4, cod.pen., formulando un giudiz
insindacabile in questa sede in quanto congruamente giustificato in aderenza agli es processuali.
2.2 Del tutto generica risulta la conclusiva doglianza in punto di quantificazione pena in quanto priva di qualsiasi riferimento specirico alle valutazioni effettuate dalla C merito alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente