Inammissibilità Ricorso: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate al giudice. Un principio fondamentale del diritto processuale è la specificità dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato a causa della genericità delle sue argomentazioni. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché non basta lamentarsi di una sentenza, ma è necessario contestarla con argomenti precisi e ben articolati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di doglianza: la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Questo istituto permette di escludere la punibilità per reati che, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno, risultano di minima offensività. Il ricorrente riteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare tale beneficio nel suo caso.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero se l’imputato avesse o meno diritto alla causa di non punibilità. L’ostacolo è stato di natura puramente processuale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto chiara e si fonda su un unico, decisivo punto: la genericità del motivo di ricorso. I giudici supremi hanno rilevato che l’atto di impugnazione non era “scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali la stessa [la causa di non punibilità] doveva trovare applicazione”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata concessione del beneficio, senza però spiegare concretamente perché, nel suo caso specifico, sussistessero i presupposti di legge per la sua applicazione.
Un ricorso per cassazione non può essere una semplice manifestazione di dissenso rispetto alla decisione impugnata. Deve, invece, contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento, evidenziando gli errori di diritto o i vizi di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del grado precedente. La mancanza di questa specificità rende il motivo di ricorso generico e, come tale, inammissibile. Il giudice dell’impugnazione non ha il compito di ricercare d’ufficio le ragioni a sostegno delle richieste delle parti, ma deve valutare la fondatezza delle censure che gli vengono specificamente sottoposte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Sottolinea che il successo di un’impugnazione dipende in maniera cruciale dalla qualità della sua redazione. È indispensabile che ogni motivo di ricorso sia autosufficiente, cioè che contenga tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari per essere compreso e valutato dalla Corte, senza bisogno di fare riferimento ad altri atti. La genericità e la mancanza di specificità non sono semplici vizi formali, ma difetti sostanziali che precludono l’esame del merito e portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente aggravio di spese per l’imputato. La difesa tecnica esige rigore, precisione e una chiara articolazione delle argomentazioni giuridiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una specifica ed adeguata esposizione delle ragioni per cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto. I motivi sono stati ritenuti generici.
Cosa significa che un ricorso non è ‘scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni’?
Significa che l’atto di impugnazione non articola in modo chiaro, strutturato e specifico gli argomenti di fatto e di diritto a sostegno della propria richiesta. In pratica, si limita a enunciare una doglianza senza supportarla con un’argomentazione logico-giuridica compiuta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORATO il 18/12/1997
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le qual la stessa doveva trovare applicazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigliere estensore