Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ipotetici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità dei motivi siano cruciali per l’ammissibilità di un ricorso. Quando un’impugnazione non si confronta adeguatamente con la decisione del giudice precedente, il rischio di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso diventa concreto. Questo caso, riguardante un’accusa di furto aggravato, illustra perfettamente i principi che governano il giudizio di legittimità e le condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 2 c.p.), ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali: una presunta violazione delle norme sulla condanna dell’imputato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha analizzato entrambi i motivi e li ha ritenuti infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Suprema Corte si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
Primo Motivo: La Genericità della Censura
Il primo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’articolo 533 del codice di procedura penale. La Corte ha osservato che l’imputato non ha formulato una critica specifica e puntuale agli argomenti della sentenza impugnata. Al contrario, si è limitato a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, con affermazioni generiche e ipotetiche, senza collegarle concretamente agli elementi del caso. La giurisprudenza costante della Cassazione stabilisce che un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della decisione precedente, ma propone semplicemente una lettura diversa degli eventi.
Secondo Motivo: La Mancata Applicazione della Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato privo di specificità. La Corte d’Appello aveva negato questo beneficio basandosi su un’attenta valutazione della gravità di illeciti simili, commessi poco tempo prima dall’imputato. Questi precedenti indicavano un comportamento non occasionale, ma abituale, condizione che osta all’applicazione della particolare tenuità del fatto. Il ricorso non ha contestato in modo efficace questa motivazione, limitandosi a denunciare l’omessa valutazione senza argomentare specificamente contro le ragioni addotte dalla corte territoriale. In pratica, non è sufficiente lamentare la mancata applicazione di una norma, ma è necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice che l’ha esclusa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi di ricorso fossero manifestamente infondati e privi della specificità richiesta dalla legge. Per la Cassazione, non è compito del giudice di legittimità riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre una diversa interpretazione dei fatti o criticare genericamente una decisione, senza coglierne il nucleo argomentativo, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte ha inoltre sottolineato che la valutazione sulla tenuità del fatto deve tenere conto di una serie di indicatori, come la natura e la gravità degli illeciti, le modalità esecutive, le motivazioni e le conseguenze. La presenza di reati della stessa indole, anche se unificati dal vincolo della continuazione, può essere un forte indice di un comportamento abituale, precludendo così il beneficio. Il ricorrente non ha fornito argomenti validi per confutare la valutazione operata in tal senso dalla Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione deve essere un atto tecnico preciso, non una generica lamentela. L’esito del caso è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria è prevista dall’art. 616 c.p.p. proprio per i casi in cui l’inammissibilità è evidente, a sottolineare la necessità di un uso responsabile dello strumento processuale del ricorso per Cassazione. La decisione serve da monito: un ricorso superficiale e non argomentato non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ipotetici o non si confrontano specificamente con le ragioni logico-giuridiche (la
ratio decidendi) su cui si fonda la sentenza impugnata. In pratica, non basta proporre una diversa lettura dei fatti, ma è necessario criticare in modo puntuale la decisione precedente.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la sentenza, la particolare tenuità del fatto non si applica quando il comportamento dell’imputato è ritenuto abituale. La presenza di altri illeciti della stessa indole, commessi anche poco tempo prima, può essere un indicatore di tale abitualità, impedendo il riconoscimento del beneficio, anche se i reati sono unificati dal vincolo della continuazione.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (ad esempio per la palese genericità dei motivi), il giudice lo condanna anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il 02/05/1996
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 62 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce la violazione dell’art. 533, comm 1, cod. proc. pen. – non contiene una effettiva censura agli argomenti su cui la decisione impugna ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato ma prospetta, con assunti patentemente generici (anche riportando princìpi di diritto senza correlarli al caso di specie) e pure ipote alternativo apprezzamento dell’occorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
considerato che con il secondo motivo di ricorso – con il quale si denuncia «l’omessa valutazione e mancata applicazione dell’art. 131 bis» cod. pen. – è privo di specificità poiché n confrontando con la motivazione del provvedimento impugnato che ha negato i presupposti dell’invocata causa di non punibilità anzitutto per il tramite di un apprezzamento della gravità illeciti della stessa indole, di poco antecedenti al reato contestato, posti in essere dall’imput (in conformità con Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01, secondo cui «la pluralit di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità del di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciu giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condi ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare ten dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indica rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e da esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal period di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla r attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti»); e il ricorso non censura in toto la ratio decidendi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.