Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Il Caso della Resistenza a Pubblico Ufficiale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di inammissibilità ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, l’imputato aveva tenuto una condotta aggressiva per sottrarsi a un controllo da parte degli agenti di Polizia. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo principalmente due punti:
1. Un’errata valutazione dei fatti, asserendo che la sua fosse stata una mera “resistenza passiva” e non un’azione violenta.
2. L’illegittimità del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione del merito della vicenda, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti inammissibili. Con questa decisione, i giudici non sono entrati nel merito della questione (cioè non hanno stabilito se la resistenza fosse attiva o passiva), ma hanno fermato il processo a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Vediamo nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Genericità dei Motivi sul Fatto: La Distinzione tra Resistenza Attiva e Passiva
Il primo motivo di inammissibilità ricorso riguarda la contestazione dei fatti. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “puntuale e dettagliata”, spiegando perché la condotta dell’imputato fosse da considerarsi aggressiva e finalizzata a eludere il controllo, escludendo così la tesi della semplice resistenza passiva. Il ricorso in Cassazione, secondo i giudici supremi, si è limitato a criticare genericamente questa conclusione, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente ha riproposto la propria versione dei fatti senza spiegare dove e perché la motivazione del giudice di secondo grado fosse illogica o contraddittoria. Il giudizio di Cassazione, è bene ricordarlo, è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito: non può rivalutare i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Inammissibilità dei Motivi sulla Pena
Anche i motivi relativi alla sanzione e al diniego delle attenuanti generiche sono stati giudicati inammissibili per la stessa ragione. Il ricorrente non ha specificato quali fossero gli aspetti di “illogicità” nella decisione della Corte d’Appello. Si è trattato, ancora una volta, di una “riproposizione della medesima prospettazione di parte”, senza un reale e critico confronto con le valutazioni, adeguatamente argomentate, del giudice di merito. Per contestare la pena, non basta affermare di meritarne una più lieve, ma è necessario dimostrare un vizio logico o un errore di diritto nel ragionamento che ha portato alla sua determinazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice lamentela contro una decisione sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, preciso e critico, che individui vizi specifici nella sentenza impugnata. La genericità e la ripetitività delle argomentazioni portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un ulteriore carico economico, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata che sappia strutturare un ricorso in modo efficace, concentrandosi sui vizi di legittimità e non su una sterile riproposizione delle tesi già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non contestavano specificamente la dettagliata motivazione della sentenza della Corte d’Appello e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte, senza un effettivo confronto critico.
Qual è la differenza tra resistenza passiva e resistenza attiva secondo la Corte?
Il provvedimento non definisce la differenza, ma conferma la valutazione del giudice di merito, il quale aveva qualificato la condotta dell’imputato come aggressiva e finalizzata a sottrarsi al controllo di polizia, escludendo quindi che si trattasse di mera resistenza passiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33052 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 05/02/1969
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg. 14153/25
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità.rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, con riguardo all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato di resistenza, evidenziando l’aggressività della condotta tenuta dall’imputato per sottrarsi al controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva;
ritenuto che anche i motivi di ricorso che investono il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, perché non specificano gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente