Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici sulla Pena
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione, confermando un principio consolidato in giurisprudenza: l’inammissibilità ricorso è la conseguenza inevitabile quando le doglianze sono generiche e non si confrontano analiticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Questo caso riguarda specificamente la contestazione sulla misura della pena.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado, si era visto ridurre la pena dalla Corte di Appello di Lecce. Nonostante la riduzione, egli decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’eccessiva severità della sanzione e chiedendone un’ulteriore mitigazione. La Corte d’Appello aveva giustificato la propria decisione di commisurare una pena superiore al minimo edittale sulla base di due elementi principali: la recidiva reiterata e infraquinquennale del soggetto e l’estrema pericolosità del fatto-reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 46176/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. I giudici di legittimità hanno osservato come le argomentazioni difensive fossero del tutto generiche. In sostanza, il ricorrente si era limitato a invocare una pena più mite, senza però indicare concretamente quale fosse il vizio di motivazione della sentenza di appello. Non veniva mossa alcuna critica puntuale e specifica al ragionamento seguito dai giudici di secondo grado, che invece era stato ritenuto congruo e ben argomentato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di richieste già esaminate e respinte, né una generica lamentela. Per superare il vaglio di ammissibilità, l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata al provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una giustificazione adeguata e logica per la quantificazione della pena, ancorandola a elementi concreti come la pericolosità e la storia criminale dell’imputato. Di fronte a una motivazione puntuale, il ricorrente non può limitarsi a chiedere clemenza, ma deve dimostrare perché quel ragionamento sarebbe errato in punto di diritto o manifestamente illogico. La mancanza di tale confronto critico rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di redigere ricorsi ben argomentati, che non si limitino a un’astratta richiesta di riforma, ma che dialoghino criticamente con le motivazioni della decisione impugnata, pena la sanzione economica e la definitiva conferma della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le deduzioni sviluppate nei motivi erano generiche. Il ricorrente si è limitato a invocare una pena più mite, senza fornire alcuna concreta indicazione che giustificasse il presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Come aveva giustificato la Corte d’Appello la pena superiore al minimo?
La Corte d’Appello aveva giustificato la determinazione di una pena superiore al minimo edittale in ragione della contestata recidiva, reiterata e infraquinquennale, oltre che della gravità del reato, evidenziando l’estrema pericolosità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46176 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MESAGNE il 01/12/1991
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, tanto da ridurre la pena irrogata dalla sentenza di primo grado, e giustificando la determinazione di una pena superiore al minimo edittale in ragione della contestata recidiva, reiterata infraquinquennale, oltre che della gravità del reato, per la estrema pericolosità del fatto;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte d una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Cons I ere estensore
Il Presidente