Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31773 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLICORO il 22/05/1978
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 21 febbraio 2025, che aveva applicato alla ricorrente la custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (qualificata dal Giudice per le indagini preliminari come associazione “semplice”), trasferimento fraudolento di valori, emissione di fattura per operazione inesistente, truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen. e favoreggiamento della immigrazione clandestina (capi 1, 23, 24, 25 ter e 60 della imputazione provvisoria).
Si è ritenuta la sussistenza di una associazione per delinquere, cui il ricorrente partecipava, capeggiata da NOME NOME ed operante in Sarno e comuni limitrofi, diretta a realizzare, anche attraverso l’uso di società apparentemente gestite da prestanome, truffe ai danni dello Stato, delitti tributari e conseguenti reati di riciclaggio o autoriciclaggio dei profitti illeciti ottenuti.
In parallelo rispetto alla operatività di tale sodalizio illecito, si era accertata commissione, da parte del ricorrente e di numerosi altri coindagati, di condotte volte a sfruttare la normativa sulla immigrazione clandestina (cosiddetto Decreto Flussi, DPCM 29 dicembre 2022).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dei suoi difensori e con unico atto, deducendo:
violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
Il ricorrente premette che l’ordinanza impugnata ha ravvisato il pericolo di reiterazione di reati solo in relazione al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui al capo 60.
Il Tribunale non avrebbe motivato alcunché in relazione alla adeguatezza della massima misura cautelare, limitandosi a richiamare la presunzione di legge (di tipo relativo e non assoluto) prevista, in relazione a tale reato, dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza spiegare le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari, anche con uso di strumenti elettronici di controllo, non sarebbe stata sufficiente a salvaguardare il paventato pericolo di recidiva, così come le altre misure ancor meno gravi;
violazione di legge per non avere il Tribunale valutato, al fine di ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva, le difficoltà economiche del ricorrente, i suo stato di incensuratezza e il lungo lasso temporale di circa due anni trascorso tra la commissione dell’ultimo fatto criminoso nel marzo 2023 e l’applicazione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici.
1.Nelle more della presentazione del ricorso è pervenuta in cancelleria comunicazione e relativa documentazione dalla quale si evince che la misura cautelare in carcere originariamente applicata è stata sostituita con altra misura non detentiva.
Premesso che il ricorrente mantiene l’interesse a coltivare il ricorso in quanto con l’originaria richiesta di riesame egli non si era limitato a chiedere la sostituzione
della misura cautelare intramuraria con gli arresti domiciliari ma ne aveva chiesto la revoca ritenendo insussistenti i presupposti per applicare ogni altra misura.
Tuttavia, la richiesta di riesame, i motivi aggiunti e l’odierno ricorso risultano del tutto generici nel censurare i profili che hanno portato il giudice di merito ad affievolire l’originaria misura cautelare, contestando solo le ragioni della mancata applicazione degli arresti domiciliari.
Sotto questo profilo, il Tribunale ha sottolineato la gravità dei fatti, costituita da compimento di una serie di condotte illecite inserite all’interno di un contesto associativo fortemente strutturato al quale il ricorrente faceva riferimento, circostanze ritenute idonee a superare il mero stato di incensuratezza ed a rendere attuale il pericolo di recidiva.
Nel che, l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12/06/2025.