Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi Riguardano il Fatto e non il Diritto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono i limiti invalicabili per chi intende presentare un ricorso alla Suprema Corte. La corretta formulazione dei motivi è cruciale, poiché tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strada che porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, come accaduto nel caso di specie.
I Fatti del Caso: Una Violazione delle Prescrizioni
La vicenda processuale ha origine dalla condotta di una persona, la ricorrente, che era stata trovata in un luogo diverso da quello in cui era autorizzata a permanere, presumibilmente nell’ambito di una misura restrittiva della libertà personale. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, questa violazione è avvenuta senza alcuna valida giustificazione e, soprattutto, senza alcuna preventiva comunicazione all’autorità competente. Una giustificazione, peraltro non verificata, è stata addotta dalla difesa solo in un secondo momento, durante il processo d’appello.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi di Appello
Dopo la condanna in primo grado, la Corte d’Appello confermava la sentenza, respingendo le argomentazioni della difesa. L’imputata decideva quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due motivi principali:
1. Sulla responsabilità: La ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo che la sua presenza nel luogo non autorizzato fosse giustificata.
2. Sulla punibilità: La difesa lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che il comportamento contestato rientrasse in tale fattispecie.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove, ma deve limitarsi a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Il Primo Motivo: Una Valutazione di Fatto Insindacabile
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato che contestare il ritrovamento della ricorrente in un luogo diverso da quello autorizzato, senza una giustificazione provata, rappresenta una ‘inaccessibile ragione in fatto’. La valutazione delle prove e la ricostruzione della dinamica degli eventi sono compiti esclusivi del giudice di merito. Tentare di rimetterli in discussione in Cassazione è un’operazione non consentita.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità sulla ‘Particolare Tenuità del Fatto’
Anche il secondo motivo è stato ritenuto un’inammissibile ‘censura in fatto’. La decisione di applicare o meno l’art. 131-bis c.p. si basa su un’attenta valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare una serie di ‘indici fattuali’ (come la gravità del danno, il grado della colpevolezza, ecc.). Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato questo potere, escludendo la particolare tenuità del fatto sulla base di elementi concreti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, motivata, del giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e rigorose. Entrambi i motivi del ricorso miravano, in sostanza, a ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. Il primo motivo chiedeva di riconsiderare le prove sulla colpevolezza, mentre il secondo contestava l’apprezzamento discrezionale del giudice sulla gravità del fatto. La giurisprudenza costante della Cassazione vieta un simile approccio, poiché il suo ruolo non è quello di essere un ‘terzo grado’ di giudizio, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato esclusivamente su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti) e non su un mero dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Diversamente, il rischio è quello di vedersi dichiarare l’inammissibilità e subire ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché entrambi i motivi presentati dalla difesa non sollevavano questioni di diritto, ma contestavano la valutazione dei fatti e l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, attività che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, non se la contestazione si traduce in una critica alla valutazione di merito del giudice. La Corte ha chiarito che la decisione di escludere la particolare tenuità sulla base di indici fattuali convergenti rientra nel corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4697 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRINDISI il 26/06/1992
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla affermazione di responsabilità è proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto all’ineccepibile accertamento da parte della sentenza impugnata con riguardo al ritrovamento della ricorrente in luogo diverso da quello in cui era autorizzata ad abitare e permanere, senza alcuna giustificazione e senza alcuna comunicazione alla competente autorità, se non quella – non riscontrata – dedotta solo in appello;
Ritenuto che il secondo motivo costituisce inaccessibile censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali che ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sulla base di convergenti indici fattuali che escludevano la particolare tenuità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024