Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30868 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 08/08/1967
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in term logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni che li hanno indotti a sti l’attendibilità dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME ed NOME COGNOME sulla scorta delle quali è stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati ascrittigli;
che il ricorrente, con l’unico motivo, reitera le obiezioni già sottopost Corte di appello, che le ha congruamente disattese, relative ad aspetti ch sentenza impugnata ha congruamente trattato e che attengono: alla possibilit che le propalazioni di COGNOME siano state condizionate dal risentimento nutrito dichiarante nei suoi confronti; alle ragioni che hanno indotto COGNOME a negare avere trafugato delle armi dall’abitazione della sorella; alle motivazioni s all’opzione di COGNOME per la collaborazione con la giustizia; alla rilevanza elementi, aliunde acquisiti, che supportano l’individuazione in altro soggetto dell’autore di uno degli incendi in contestazione;
che le doglianze del ricorrente non si emancipano da un approccio ispirato al diversa valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito ha esaminato in termini scevri da profili di illogicità, tantomeno manifes contraddittorietà, coerenti con il quadro normativo di riferimento ed ossequiosi canoni ermeneutici che governano il maneggio delle chiamate in reità o correità
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME
liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla
Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.
82
e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 05/06/2025.