Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Impugnazione è una Copia Incolla
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 28 maggio 2024 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la semplice riproposizione dei motivi già esaminati e respinti in appello porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Fatto: la Negazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, i giudici avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Questa norma consente di escludere la punibilità per reati minori, a condizione che l’offesa sia di minima entità e il comportamento dell’autore non sia abituale. La Corte di merito aveva motivato il diniego basandosi su elementi concreti, come l’occasione e il luogo in cui era stata commessa l’azione criminosa e il pregiudizio arrecato.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità secondo la Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato una criticità fondamentale: i motivi addotti non erano nuovi, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Questa strategia processuale ha reso il ricorso non specifico e solo apparentemente critico verso la sentenza impugnata, determinandone l’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis, come le circostanze del reato e l’entità del danno, costituisce un ‘giudizio in fatto’ che non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato dal giudice di merito.
Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto contenere una critica argomentata e specifica contro la logica giuridica della sentenza di appello, evidenziando errori di diritto o palesi vizi di motivazione. Invece, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni, il ricorrente ha omesso di assolvere alla ‘tipica funzione’ del ricorso per cassazione, che è quella di una critica mirata e puntuale al provvedimento impugnato. La mancanza di specificità ha trasformato i motivi in argomenti solo ‘apparenti’, privi della sostanza necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: l’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso per cassazione non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello. Per avere successo, l’impugnazione deve individuare e sviluppare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza di secondo grado, concentrandosi su questioni di diritto e non su una rivalutazione dei fatti. La decisione si traduce in un monito per i difensori sull’importanza di redigere atti che dialoghino criticamente con la decisione impugnata, piuttosto che limitarsi a una sterile ripetizione. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, risultando così non specifici ma soltanto apparenti e omettendo di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Perché nel caso specifico è stata negata l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
La Corte di merito, con un giudizio di fatto non censurabile in sede di Cassazione, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la causa di non punibilità in ragione dell’occasione e del luogo in cui è stata posta in essere l’azione criminosa, nonché del pregiudizio arrecato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26033 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che con unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla Corte di merito (vedi pag. 4, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto censurabile nella presente sede che in ragione dell’occasione e del luogo in cu stata posta in essere l’azione criminosa nonché del pregiudizio arrecato n sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considera specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Pres ente