Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità Porta all’Inammissibilità?
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie competenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la formulazione di un atto di impugnazione possa determinarne il destino, sottolineando il concetto di inammissibilità ricorso. Quando un ricorso è considerato troppo generico per essere esaminato, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative, non solo in termini processuali ma anche economici. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una critica puntuale e specifica alle sentenze impugnate.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due questioni principali: in primo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; in secondo luogo, contestava la decisione dei giudici di merito di non sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria.
Il ricorrente, in sostanza, riteneva che il reato commesso fosse di gravità talmente lieve da non meritare una sanzione penale e che, in ogni caso, una multa sarebbe stata più adeguata del carcere. Tuttavia, la sua impugnazione si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile: la genericità.
I Motivi dell’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso inammissibili per la loro genericità. Questo significa che le argomentazioni presentate non erano sufficientemente specifiche e dettagliate per mettere in discussione la logica della decisione della Corte d’Appello. Invece di individuare vizi logici o errori di diritto nella sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a riproporre una valutazione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito.
La Valutazione sulla Tenuità del Fatto
Per quanto riguarda la tenuità del fatto, la Corte d’Appello aveva già escluso la sua applicabilità con una motivazione precisa. Aveva infatti considerato le specifiche modalità della condotta, la sua gravità intrinseca e l’importo elevato del prezzo del reato come elementi ostativi. Secondo la Cassazione, questi argomenti erano validi e ben fondati, e il ricorso non li aveva scalfiti con critiche pertinenti, limitandosi a una richiesta di nuova valutazione.
La Scelta della Pena
Lo stesso ragionamento è stato applicato alla questione della pena. Le medesime ragioni che avevano portato a escludere la tenuità del fatto sono state ritenute sufficienti a giustificare anche la mancata applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva. La Corte ha ritenuto che la valutazione sull’adeguatezza della sanzione rientrasse nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, sorretta da una motivazione coerente e priva di vizi logici evidenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma quello di giudice della legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Di conseguenza, un ricorso che si limita a contestare l’esito della valutazione dei fatti, senza denunciare un vizio di legittimità, è destinato all’inammissibilità. Le valutazioni della Corte d’Appello, non essendo affette da “evidenti vizi logici”, non potevano essere oggetto di una “diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità”.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è stata priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo ha condannato a versare una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente solidi, focalizzati su reali vizi di legittimità e non su un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché le argomentazioni non individuavano specifici vizi logici nella sentenza impugnata, ma si limitavano a proporre una diversa valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa aveva deciso la Corte d’Appello riguardo alla ‘tenuità del fatto’?
La Corte d’Appello aveva escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto, motivando la sua decisione sulla base della gravità della condotta, delle modalità del reato e dell’importo elevato del suo prezzo.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7615 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7615 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VASTO il 01/03/1991
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i due motivi dedotti in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per l’importo elevato del prezzo del reato con argomenti validi anche per escludere l’adeguatezza della pena pecuniaria prevista come alternativa a quella detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025
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Il C sigliere estensore
Il Presidente