Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43793 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43793 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Severo (FG) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa il 08/11/2022 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza;
lette le conclusioni del difensore ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato La condanna per due episodi di cessione di modeste quantità di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, qualificati come fatti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).
1.1. La sua difesa chiede, in via preliminare, che la Corte dichiari l’estinzione per prescrizione di entrambi i reati, essendo il relativo termine decorso nelle more della stesura della motivazione della sentenza d’appello.
1.2. In secondo luogo, lamenta l’assenza di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato, non avendo la Corte distrettuale risposto alle questioni sollevate con l’appello, relative all’insufficienza delle conversazioni intercettate – e poste a fondamento della condanna – perché possa ritenersi dimostrato che fosse stato il COGNOME a cedere la droga alle persone incontrate presso la propria abitazione e non viceversa.
1.3. La terza doglianza consiste nella nullità della sentenza, per non avere la stessa riportato in epigrafe le conclusioni trasmesse per via telematica dal difensore ed averle anzi indicate come «non pervenute», quando invece esse erano state ritualmente trasmesse, avendo il difensore ricevuto le relative attestazioni telematiche di avvenuta accettazione e consegna.
1.4. Da ultimo, sotto il diverso profilo della violazione della norma incriminatrice, sostanzialmente ribadisce le censure in punto di prova della colpevolezza, ancora una volta evidenziando come dalle intercettazioni non emerga la prova di un accordo criminoso, né chi, tra NOME ed i suoi interlocutori, abbia ceduto la sostanza.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza, essendosi i reati estinti per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso, il che preclude anche la dichiarazione di estinzione dei reati, pur essendo il relativo termine maturato nelle more.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
Erra, in proposito, il AVV_NOTAIO generale allorché ritiene che detto termine fosse scaduto già prima della pronuncia della sentenza impugnata, in quanto non tiene conto della sospensione del relativo decorso verificatasi durante il giudizio di primo grado, per un periodo complessivo di un anno e cinque giorni, di cui dà atto la sentenza impugnata e che il difensore non contesta.
Le doglianze relative al giudizio di responsabilità (§5 1.1. e 1.4 della narrativa) sono inammissibili, anzitutto, perché censurano la valutazione degli elementi di prova operata dai giudici d’appello e non l’eventuale incoerenza logica del percorso giustificativo della loro decisione, alla cui verifica è invece limitato i sindacato di questa Corte; e, in secondo luogo, perché si presentano del tutto generiche, consistendo in una mera espressione di dissenso dalle valutazioni probatorie compiute da quei giudici, non accompagnata dall’illustrazione delle ragioni per le quali queste dovrebbero ritenersi frutto di travisamento (vale a dire di un macroscopico e palmare fraintendimento), potendo le stesse essere censurate dal giudice di legittimità soltanto in tal ultimo caso.
Il motivo riguardante l’omessa considerazione delle conclusioni rassegnate dal difensore per via telematica non è ammissibile, perché anch’esso generico.
Deve premettersi che nel fascicolo trasmesso dalla Corte d’appello – che al giudice di legittimità è consentito consultare in ragione della natura processuale della questione devolutagli – non si ha riscontro delle attestazioni di consegna telematica dell’atto, allegate in copia dal difensore al suo ricorso. In tal caso come questa Corte ha già avuto modo di precisare – graverebbe sulla parte interessata l’onere della dimostrazione dell’avvenuto recapito, che dovrebbe essere fornita unicamente attraverso la produzione in giudizio dell’originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore di posta elettronica certificata, non potendo reputarsi sufficiente la «stampa informe» di tale messaggio di posta elettronica (così, Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281667).
Nello specifico, però, anche a voler dare per ammesso che la trasmissione telematica alla Corte d’appello delle conclusioni del difensore sia avvenuta, la mancata disamina delle stesse non comporta la nullità della sentenza, presentandosi esse prive di qualsiasi contenuto argomentativo. In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, infatti, l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo pec, ex art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo
contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004; nello stesso senso, tra altre, Sez. 6, n. 19433 del 14/02/2023, P., Rv. 284622; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284802).
Nel caso in esame, invece, come si legge nell’atto allegato dalla difesa al presente ricorso, essa si era limitata a chiedere al giudice d’appello che i reati fossero dichiarati estinti per prescrizione e, in subordine, a riportarsi ai motivi del gravame, senza null’altro aggiungere.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.