Inammissibilità Ricorso: Perché un Appello Generico è Destinato a Fallire
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha messo in luce un errore comune ma fatale: la presentazione di un’impugnazione con motivi troppo vaghi. Questo caso ci permette di approfondire il concetto di inammissibilità ricorso e di capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile per accedere alla giustizia di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta all’Appello in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Appello, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la prima sentenza, intervenendo esclusivamente sulla durata delle pene accessorie ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto. La difesa lamentava, in sostanza, che la pena fosse sproporzionata, senza però articolare in modo dettagliato le ragioni a sostegno di tale affermazione.
La Decisione della Cassazione: Analisi sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un duplice e concorrente vizio che affliggeva l’atto di impugnazione: la genericità e la manifesta infondatezza.
La Genericità del Motivo ai Sensi dell’Art. 581 c.p.p.
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato il mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il motivo era del tutto generico. La difesa si era limitata a denunciare l’eccessività della pena senza indicare quali elementi specifici avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a irrogare una sanzione più mite e perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata. Questa vaghezza ha impedito alla Cassazione di individuare i rilievi concreti mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato.
La Manifesta Infondatezza della Censura
Oltre al vizio formale, la Corte ha riscontrato un problema sostanziale: il ricorso era anche manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che all’imputato era già stata applicata una pena molto vicina al minimo edittale. Questo risultato era stato possibile grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che di per sé attenua l’onere del giudice di fornire una motivazione particolarmente dettagliata sulla quantificazione della pena.
In pratica, lamentarsi di una pena già mite, ottenuta grazie a un beneficio concesso dal giudice, è apparso alla Corte come un’argomentazione palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il diritto di impugnazione non è un’istanza generica di revisione, ma uno strumento tecnico che richiede precisione e specificità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, individuando con chiarezza i punti di dissenso e supportandoli con argomenti pertinenti. La formulazione di censure indeterminate, che non consentono al giudice di comprendere il nucleo della doglianza, equivale a non proporre alcun motivo valido, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Diligenza nella Redazione degli Atti Giudiziari
La decisione in commento è un monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione, specialmente se destinato alla Corte di Cassazione, richiede la massima diligenza e perizia tecnica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare critiche puntuali, specifiche e fondate su solidi argomenti di fatto e di diritto. In assenza di tali requisiti, l’inammissibilità del ricorso non è un rischio, ma una certezza, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un duplice motivo: era generico, in quanto non specificava le ragioni precise contro la sentenza impugnata come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen., ed era manifestamente infondato, poiché la pena era già prossima al minimo legale grazie alla concessione di attenuanti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando non indica gli elementi specifici su cui si basa la censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERI NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riducendo la durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto bancarotta fraudolenta;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’eccessività del trattame sanzioNOMErio, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisit prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che dà atto dei criteri utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzioNOMErio e della generic della censura proposta dalla difesa, non indica gli elementi che sono alla base del censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì manifestamente infondato quanto all’imputato è stata già irrogata una pena prossima al minimo, grazie anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (circostanza che riduce i corrispondente onere motivazionale del giudice);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il •nsig re stensore
esidente