Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 1° luglio 2024 offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari, in particolare sul concetto di inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e non specifici. Il caso in esame riguarda la richiesta di liberazione anticipata di un detenuto, parzialmente accolta nei gradi di merito e contestata dinanzi alla Suprema Corte con un ricorso che si è rivelato fatale per le sue stesse carenze.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Liberazione Anticipata al Ricorso in Cassazione
Un detenuto aveva presentato istanza per ottenere il beneficio della liberazione anticipata per diversi periodi di detenzione. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva solo parzialmente la richiesta, concedendo lo sconto di pena per un unico semestre. Il detenuto proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che confermava la decisione di primo grado.
Non soddisfatto, l’interessato, tramite il suo legale, decideva di adire la Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e una motivazione insufficiente da parte del Tribunale. Secondo la difesa, il giudice non aveva specificato gli elementi negativi posti a fondamento del diniego per i semestri esclusi, né li aveva adeguatamente confrontati con gli elementi positivi del percorso del detenuto.
La Decisione della Corte: La Chiave dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’attenta analisi.
Le Motivazioni: Perché un Motivo Generico non Supera il Vaglio di Legittimità
Il fulcro della decisione risiede nella natura del giudizio di cassazione. La Corte non è un terzo grado di merito; non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il ricorso era “non specifico”. La difesa si era limitata a una critica astratta e generica della motivazione dell’ordinanza impugnata. Pur lamentando la mancata valutazione degli elementi positivi, non aveva indicato quali fossero questi elementi né la loro presunta decisività. In altre parole, non aveva fornito alla Corte gli strumenti per comprendere dove risiedesse l’errore di diritto del Tribunale di Sorveglianza.
La Cassazione ha sottolineato che denunciare un difetto di motivazione richiede che il ricorrente illustri specificamente il contenuto degli elementi non considerati (in questo caso, i fatti positivi) per permettere alla Corte di valutarne la rilevanza. Criticare genericamente una decisione, senza articolare in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Le Conclusioni: L’Onere della Specificità e le Conseguenze dell’Inammissibilità
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: chi ricorre per cassazione ha l’onere di formulare censure chiare, precise e autosufficienti. Non basta affermare che un giudice ha sbagliato; è necessario dimostrare come e perché, fornendo tutti gli elementi necessari alla valutazione.
L’esito per il ricorrente è stato duplice: non solo il rigetto della sua istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, inammissibili, che congestionano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e non specifico. La difesa ha criticato la motivazione del provvedimento impugnato senza indicare concretamente quali fossero gli elementi positivi trascurati dal giudice e perché sarebbero stati decisivi, impedendo così alla Corte di valutare il presunto errore.
Cosa significa che un ricorso non può contenere motivi ‘versati in fatto’ in sede di legittimità?
Significa che il ricorso presentato alla Corte di Cassazione non può chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove del caso. Il ruolo della Cassazione (sede di legittimità) è limitato a controllare che le leggi siano state applicate correttamente, non a stabilire come sono andati i fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione prevista per la presentazione di ricorsi ritenuti infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha parzialmente accolto il reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 8 novembre 2023, ha parzialmente accolto la richiesta di liberazione anticipata proposta in relazione a plurimi periodi di detenzione, concedendo il beneficio per ulteriori giorni quarantacinque, relativi al semestre dal giorno 8 giugno 2020 al 7 dicembre 2020.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (violazione dell’art. 54 Ord. pen. e mancanza di motivazione) è inammissibile in quanto non specifico perché prospetta deduzioni generiche, senza indicare le ragioni, in fatto e in diritto, che le sostengono, per motivi non consentiti in sede di legittimità perché versati in fatto e, comunque, manifestamente infondati perché denunciano asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dall’esame della ordinanza impugnata (cfr. penultima e ultima pagina del provvedimento impugNOME).
Rilevato, invero, che la principale critica che viene rivolta al provvedimento censurato attiene alla mancata indicazione di elementi negativi valutati, per ogni singolo semestre, nonché alla mancata comparazione con quelli positivi, senza che il ricorso illustri, specificamente, il contenuto di questi onde poterne apprezzare la decisività, nella presente sede di legittimità.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr sidente